Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per contributi previdenziali omessi (TAR Campania n. 2345 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato, ove sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione della sentenza n. 860/2022 del Tribunale di Benevento, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento in favore dell’INPS dei contributi previdenziali dovuti per il periodo dal 05.02.2016 al 31.08.2018. La sentenza azionata, notificata e passata in giudicato come da certificato di cancelleria, non risulta eseguita.
Il ricorrente chiede pertanto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle astreintes. L’INPS si costituisce rappresentando di non essere tenuto ad alcun pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso è dunque accolto e viene ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, con versamento all’INPS della somma ivi determinata.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Tribunale designa sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione su istanza della parte ricorrente entro sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è liquidato in € 1.000,00.
Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora, ritenendo equo il parametro dell’interesse legale richiamato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Quanto alla decorrenza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria delle astreintes, essa è fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, con cessazione all’insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e rifusione del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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