Respingimento alla frontiera per motivi di salute pubblica e onere della prova (TAR Lombardia n. 227 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di respingimento alla frontiera disposto durante l’emergenza pandemica, la legittimità del provvedimento si valuta con riguardo alle ragioni effettivamente addotte dall’Amministrazione, che possono consistere in esigenze di salute pubblica e non necessariamente nella pericolosità del viaggiatore per l’ordine pubblico. La verifica dei presupposti del divieto di ingresso previsto dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 per i soggetti provenienti dagli Stati di cui all’allegato 20, elenco E, si fonda sull’onere del viaggiatore di comprovare, mediante la prescritta dichiarazione sostitutiva, le esigenze di salute che giustificano l’ingresso. In mancanza di tale comprova, il provvedimento di respingimento non è viziato per difetto di motivazione, poiché l’indicazione del solo titolo normativo richiamato nei commenti del modulo è sufficiente a esplicitare il motivo del diniego.

Il Fatto

Due ricorrenti, provenienti dall’Albania, sono stati respinti alla frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio con provvedimenti emessi e notificati il 12.5.2021. Hanno impugnato quei decreti, deducendo che i verbali si fondassero sulla loro presunta pericolosità per l’ordine pubblico senza indicare alcun elemento da cui desumerla.

I ricorrenti hanno rappresentato di essersi già recati più volte in Italia per visite mediche e di doversi sottoporre periodicamente a controlli. Hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, con riserva di quantificazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che i due provvedimenti non sono motivati con la pericolosità dei ricorrenti, bensì con ragioni di salute pubblica legate al contenimento della pandemia da Covid-19, che nel maggio 2021 era in pieno corso.

Nei moduli è stata barrata la voce relativa alla pericolosità per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Nella riga destinata ai commenti è stato indicato il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e il successivo decreto-legge in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica, con richiamo agli artt. 49, 50 e 51.

Il D.P.C.M. richiamato prevedeva il divieto di ingresso per chi, nei quattordici giorni antecedenti, avesse transitato o soggiornato negli Stati dell’elenco E dell’allegato 20, salvo i motivi specificati tra cui le esigenze di salute. Tali motivi dovevano essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 50, comma 1, con dichiarazione di certificazione o atto di notorietà ex artt. 46-47 d.P.R. n. 445/2000. L’Albania rientrava in quell’elenco.

I ricorrenti non hanno dimostrato di aver comprovato, con la prescritta dichiarazione, le loro esigenze di salute. Il Tribunale ha osservato che quelle esigenze non avrebbero comunque potuto essere soddisfatte, poiché le visite mediche prenotate per il 13 e 14 maggio 2021 erano incompatibili con l’isolamento fiduciario di quattordici giorni imposto dall’art. 51 del medesimo D.P.C.M. ai soggetti entrati in Italia.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha respinta per due ragioni: l’insussistenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e la mancanza di qualsivoglia prova dei danni, non essendo stata fornita la preannunciata quantificazione. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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