Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 3077 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti fissati dal titolo esecutivo e dalle norme applicabili. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. fonda l’azione quando il creditore sia munito di titolo avente efficacia di giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata e le si assegna un termine per l’adempimento. I conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti cod. civ. In caso di ulteriore inerzia si nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per due anni scolastici, la somma di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed era stata notificata all’Amministrazione.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudice ha poi precisato la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto ai tempi, la Corte ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione esecutiva.

Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, non essendo controverso l’inadempimento, e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., tenuto conto della natura stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 387 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *