Verifica di legalità e proporzionalità della sanzione accessoria del Daspo sportivo per condotta violenta (TAR Sardegna n. 1079 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione, non sanzione penale. La sua adozione non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della condotta, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico ad elevata attendibilità. Il provvedimento può essere irrogato anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. L’indicazione delle manifestazioni sportive e dei luoghi interdetti non richiede una elencazione nominativa, ma la loro determinabilità con certezza da parte del destinatario, secondo criteri di ragionevolezza e buona fede. La durata minima della misura (un anno) è legittima se il fatto è grave e commesso da un dirigente sportivo.
Il Fatto
Un dirigente di una società calcistica ha impugnato il provvedimento con cui il Questore gli aveva irrogato il Daspo, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. n. 401/1989. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi al termine di un incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza, durante il quale il dirigente, non inserito in distinta, era entrato sul terreno di gioco aggredendo verbalmente e ingiuriando l’arbitro, alimentando i disordini già in corso e inasprendo gli animi del pubblico, tanto che solo l’intervento dei Carabinieri aveva evitato conseguenze più gravi.
Il ricorrente contestava l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura, la sua sproporzione, il difetto di motivazione, la lesione del diritto di difesa per la mancata ostensione documentale e la genericità del divieto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il Daspo nell’ambito del diritto amministrativo della prevenzione, sottolineando come la disciplina miri ad anticipare la soglia di tutela a situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”. Ne consegue che l’autorità amministrativa non deve raggiungere la prova certa della condotta violenta, ma può fondare il proprio convincimento su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di un accertamento penale. La natura preventiva e l’ampia discrezionalità della misura richiedono un bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e diritto del privato di accedere agli stadi.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto che il video depositato dall’Amministrazione, ripreso da un diverso angolo visuale e in un momento conclusivo dell’episodio, dimostrasse chiaramente l’aggressione del ricorrente, in linea con quanto annotato nel referto di gara. Le testimonianze prodotte dalla difesa sono state giudicate generiche e non idonee a smentire la ricostruzione offerta dall’Amministrazione. Il fatto è stato quindi correttamente individuato e circoscritto nel provvedimento, e la scelta della durata minima (un anno) ha tenuto conto proprio dell’assenza di precedenti specifici e del breve arco temporale degli episodi.
La Corte ha poi escluso la sproporzione della misura, sottolineando la particolare gravità della condotta commessa da un dirigente che avrebbe dovuto rappresentare un esempio per i propri tesserati e che, invece, ha alimentato la tensione di fronte ai tifosi. Il difetto di motivazione è stato parimenti escluso, essendo chiare le ragioni che hanno determinato l’adozione della misura. Quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa, il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato memorie dopo il deposito del video e non aveva impugnato l’eventuale diniego di accesso con lo specifico ricorso previsto.
In ordine all’ambito oggettivo del divieto, il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’indicazione delle “manifestazioni sportive specificamente indicate” non richiede una elencazione nominativa, ma la loro determinabilità da parte del destinatario, che ha l’onere di tenersi informato sugli eventi. La clausola che inibisce l’accesso a “tutti gli impianti sportivi” è stata ritenuta legittima, alla luce della gravità del fatto e della finalità preventiva della misura, essendo il provvedimento adeguatamente circostanziato e interpretabile secondo criteri di ragionevolezza e buona fede. Da ultimo, il Collegio ha escluso profili di illegittimità costituzionale o unionale della norma, ritenendo che essa realizzi un equilibrato contemperamento tra la libertà di assistere alle manifestazioni sportive e l’esigenza di prevenire disordini e violenze. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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