Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per decreti ingiuntivi non opposti (TAR Sicilia n. 1151 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I decreti ingiuntivi non opposti nei termini di legge e muniti di formula esecutiva costituiscono giudicato azionabile con il rito dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669 dalla notificazione del titolo, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al comando giudiziale mediante il pagamento delle somme in esso indicate. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione; in difetto, il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Le spese di lite liquidate nei titoli e distratte in favore del procuratore non rientrano tra le somme dovute al ricorrente nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi su quattro decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con i quali era stato ingiunto a due Assessorati regionali il pagamento di complessive somme in suo favore, oltre accessori e spese di procedura.

I titoli, non opposti e muniti di formula esecutiva, erano stati ritualmente notificati alle amministrazioni. Decorso il termine di 120 giorni senza che fosse intervenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza chiedendo che fosse ordinato agli Assessorati convenuti il pagamento delle somme portate dai decreti. Le amministrazioni si sono costituite con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. I titoli azionati non erano stati opposti nei termini di legge, erano stati ritualmente notificati e dalla notificazione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996.

Il Tribunale ha poi rilevato che le amministrazioni non avevano dato prova, come era loro onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. La mancata dimostrazione dell’adempimento ha quindi integrato il presupposto dell’inottemperanza e ha condotto all’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

In accoglimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo delle amministrazioni di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nei titoli entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha precisato che tra le somme dovute al ricorrente non sono comprese le spese di lite liquidate nei decreti e distratte in favore del procuratore, che non figura tra i ricorrenti della controversia.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Segretario della Presidenza della Regione Siciliana con facoltà di delega a funzionario dell’ufficio, il quale provvederà entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato determinato secondo il d.P.R. n. 115/2002 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni secondo soccombenza in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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