Concorso straordinario docenti: la graduatoria può non includere gli idonei (TAR Lazio n. 4158 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del concorso straordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, di cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, prevede la formazione della graduatoria di merito esclusivamente nel limite dei posti messi a concorso, senza che sia necessaria la pubblicazione di una distinta graduatoria degli idonei. Tale previsione non si pone in contrasto con i principi costituzionali e con la normativa unionale in materia di contratti a termine, atteso il carattere straordinario della procedura e le connesse esigenze di celerità connesse ai programmi PNRR. La mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non impedisce comunque lo scorrimento della graduatoria in caso di rinunce, né preclude ai candidati l’esercizio del diritto di accesso per verificare la propria posizione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari non abilitati ma in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso della scuola secondaria, partecipavano al concorso straordinario indetto con decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, avendo maturato oltre tre annualità di servizio nella scuola statale. Con il ricorso, gli stessi contestavano il carattere selettivo-escludente della procedura, chiedendo il proprio inserimento nelle graduatorie di merito in posizione subordinata rispetto ai vincitori.
I ricorrenti lamentavano, inoltre, la violazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che il concorso avrebbe dovuto graduare, e non escludere, gli insegnanti che avevano superato la soglia dei 36 mesi di servizio, sintomatica dell’abusiva reiterazione di contratti a termine. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando l’indirizzo già espresso dal medesimo Tribunale in controversie analoghe (sentenza n. 9440 del 19 maggio 2025). In primo luogo, è stato rilevato che la disciplina del concorso, in punto di pubblicazione delle graduatorie, è dettata da specifiche disposizioni di legge ordinaria, ovvero l’art. 59, commi 10 e 11, del d.l. n. 73/2021, sicché non possono trovare accoglimento le censure relative alla violazione di norme generali di pari rango.
La disposizione di legge, nel prevedere la formazione della graduatoria “nel limite dei posti messi a concorso”, con possibilità di integrazione solo in caso di rinunce dei vincitori, esclude chiaramente la necessità di una graduatoria estesa agli idonei o di una graduatoria separata degli stessi. Gli atti impugnati non risultano, pertanto, affetti da violazione di legge.
Quanto alla prospettata illegittimità costituzionale e comunitaria della disposizione, il Tribunale ha evidenziato che la procedura trae origine da una situazione di eccezionalità riconducibile ai programmi PNRR, che impongono ragioni di celerità e speditezza. La previsione legislativa è stata quindi ritenuta ragionevole, non violando alcuna fonte normativa sovraordinata, in considerazione del carattere straordinario della procedura e delle esigenze di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024).
Il Collegio ha infine precisato che la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei non impedisce lo scorrimento in favore dei candidati utilmente collocati, in quanto l’art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021 riconosce la possibilità di integrazione della graduatoria a seguito di rinunce. I partecipanti, inoltre, possono esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli avvenuti scorrimenti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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