Sei scatti stipendiali inclusi nella base di calcolo della buonuscita anche per la cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 889 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, riconosce il diritto alla corresponsione dei sei scatti stipendiali anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 ha ad oggetto la sola base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita; l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231 del 1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare non ha determinato la reviviscenza della limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine per la presentazione della domanda previsto dall’art. 6-bis citato non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Con distinte diffide, entrambi avevano chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, richiedendo l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. A fronte del silenzio dell’Istituto, i ricorrenti hanno adito il TAR per l’accertamento del proprio diritto al beneficio. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, insistendo per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la consolidata giurisprudenza del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato, ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti. In particolare, ha ricordato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita dei militari, la cui disciplina resta integralmente affidata all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231 del 1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare, non ha fatto rivivere la limitazione che escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda: tale disposizione deve ritenersi definitivamente superata.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il termine di presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità possa configurare una decadenza: si tratta di un onere volto unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il termine quinquennale per la riliquidazione decorre non già dalla cessazione del rapporto, ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo quanto dovuto a far data dalla maturazione del diritto. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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