La revisione della patente per sinistro non richiede la colpa del conducente (TAR Liguria n. 804 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida prevista dall’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 integra una misura cautelare preventiva e non una sanzione amministrativa. La sua adozione non richiede l’accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione né la colpa del conducente nell’occasione di un incidente stradale. È sufficiente che dalle segnalazioni degli organi di polizia emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica alla guida. Il provvedimento può essere motivato per relationem alla relazione delle Forze dell’Ordine, che l’Amministrazione non è tenuta a integrare con verifiche dirette sulla ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il titolare di una patente di guida impugnava il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile aveva disposto la revisione del titolo abilitativo, a seguito di un incidente stradale stradale sull’autostrada “A15”. Il conducente aveva tamponato un veicolo fermo per un incolonnamento, provocando un tamponamento a catena con il coinvolgimento di altri tre mezzi e il ferimento di più persone.
Con tre motivi di ricorso, il conducente deduceva il difetto assoluto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti. Sosteneva in particolare che il mero sinistro non fosse sufficiente a giustificare il dubbio sull’idoneità alla guida, che la fattispecie non rientrasse nell’art. 128, comma 1-ter, cod. strada e che l’Amministrazione si fosse limitata a recepire acriticamente il rapporto della Polizia Stradale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso, ricostruendo la natura giuridica della revisione della patente. L’istituto non ha carattere sanzionatorio ma cautelare e preventivo, essendo funzionale alla sicurezza del traffico e all’incolumità dei cittadini. Ne deriva l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che non deve accertare violazioni del codice della strada né la colpa del conducente.
Quanto alla motivazione, la Corte ha chiarito che il provvedimento può legittimamente richiamare per relationem gli accertamenti della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. L’Ufficio della Motorizzazione non è tenuto a svolgere direttamente verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti, potendo fare affidamento sulle risultanze delle Forze dell’Ordine, salvo che emergano elementi di evidente illogicità.
Nel caso concreto, la relazione della Polstrada descriveva una condotta di guida caratterizzata dal mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico intenso e dall’urto violento contro un veicolo fermo, con lesioni clinicamente impegnative per i soggetti coinvolti. La Corte ha ritenuto che tale quadro rendesse non irragionevole il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica del conducente.
Quanto al secondo motivo, il collegio ha precisato che il provvedimento era stato adottato sulla base del comma primo dell’art. 128 cod. strada e non del comma 1-ter, che disciplina l’ipotesi di revisione vincolata per lesioni gravi superiori a quaranta giorni. La scelta della disposizione applicabile è pertanto corretta e non inficia la legittimità dell’atto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.