Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto inserimento in comunità socio-educativa del disabile (TAR Puglia n. 902 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, qualora sopravvenga, nel corso del processo, l’atto o il provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente — ovvero, come nella specie, l’avvio dell’attività materiale richiesta — il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione sul merito della domanda. La sopravvenienza deve essere valutata con riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, senza che rilevi l’astratta possibilità di un’ulteriore contestazione sull’atto amministrativo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dell’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, restando assorbite le eccezioni di rito e di merito sollevate dalle parti resistenti. In tale evenienza, la disciplina delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo essere disposta la compensazione tra le parti costituite per la peculiarità della vicenda, mentre il rimborso del contributo unificato, ove versato, grava sulle amministrazioni intimate in solido.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’istanza presentata dal tutore di una persona con spettro autistico volta al rilascio del nulla osta per l’inserimento dell’interessato in una Comunità Educativa Integrata (C.S.E.R.), ai sensi dell’art. 57-bis dell’ex R.R. 4/2007. A fronte dell’inerzia serbata dalle amministrazioni competenti (ASL di Brindisi, ASL di Bari e Regione Puglia), il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento.

Si costituivano in giudizio l’ASL di Brindisi e l’ASL di Bari, eccependo rispettivamente l’inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva. La Regione Puglia non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che, in data 2 luglio 2026, l’ASL di Brindisi aveva depositato in giudizio documentazione attestante l’avvenuto ingresso dell’interessato nella Comunità, con conseguente avvio del percorso socio-educativo e riabilitativo in regime residenziale. Tale sopravvenienza fattuale veniva confermata anche dalla difesa del ricorrente all’udienza di discussione del 7 luglio 2026, la quale aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

Il Collegio ha ritenuto che, per effetto della sopravvenienza, la pretesa del ricorrente risultasse pienamente soddisfatta. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che consente al giudice di chiudere il processo quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni residua utilità per il ricorrente. Tale evenienza costituisce un’esito processuale distinto dall’accoglimento nel merito e dall’inammissibilità del gravame, e assorbe le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.

Con riguardo alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in considerazione della peculiarità della vicenda, del rapido sviluppo processuale e del ruolo attivo e cooperativo assunto dalle ASL resistenti nell’assicurare l’inserimento del soggetto nella comunità socio-educativa e riabilitativa. Ha invece dichiarato l’irripetibilità delle spese nei confronti della Regione Puglia, non costituita in giudizio.

Quanto al contributo unificato, il Collegio ne ha disposto il rimborso, ove effettivamente versato, a carico delle ASL di Brindisi e di Bari in solido. Tale statuizione, pur non configurando una condanna alle spese in senso stretto, costituisce un’eccezione al regime di compensazione e riflette il criterio della soccombenza virtuale, ravvisata nella circostanza che le amministrazioni intimate hanno dato corso alla domanda solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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