Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1078 del 31.03.2025)

nell’originale è richiamato l’art. 114 cod. proc. amm.; nessun refuso normativo rilevante.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto ingiuntivo non opposto, ritualmente notificato in forma esecutiva e divenuto irrevocabile, costituisce titolo idoneo a fondare l’ordine di esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’adempimento solo parziale non esaurisce l’obbligo e legittima il giudice amministrativo a fissare un termine per il pagamento del residuo. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta di parte. Sussistendone i presupposti, va applicata la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme spettanti.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Catania un decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto al Comune di Mascali il pagamento di una somma pari a euro 543.483,54, oltre interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e l’importo di euro 34.160,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002, oltre spese del rito monitorio.

Il decreto, non opposto, è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione. Dopo la notifica il Comune ha effettuato solo pagamenti parziali, riducendo il debito per sorte capitale a euro 436.023,77. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto ingiuntivo è ormai irrevocabile, non essendo stato opposto, e che lo stesso è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva. Risulta documentalmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Accertata la sussistenza del titolo e l’inadempimento solo parziale dell’amministrazione, il Tribunale ordina al Comune di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto in via residua entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. L’ordine recepisce il contenuto del titolo giudiziale, comprensivo degli accessori ivi indicati.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Collegio nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento. La nomina risponde alla funzione di garantire l’effettività della tutela esecutiva.

Il Tribunale accoglie anche la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendone sussistenti tutti i presupposti. La penalità è determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla società, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorso è quindi accolto con i provvedimenti consequenziali indicati in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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