Annullamento parziale per nomina di associazione non contemplata dalla legge (TAR Lazio n. 6967 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, co. 1, lett. d), l. n. 130/2023, nel disciplinare la composizione dell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, individua tassativamente i soggetti legittimati a esprimere propri rappresentanti: le associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette dalle patologie e dei loro familiari e le fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia. Non è consentita un’interpretazione funzionale che prescinda dalla forma giuridica dell’ente, atteso che il dato letterale della norma è chiaro e non presenta margini di ambiguità. Ne consegue che un’associazione tra medici e operatori sanitari, ancorché di indiscusso valore scientifico, non può essere nominata nella quota riservata alle fondazioni. La natura dell’atto di nomina, quale sintesi di distinti procedimenti istruttori relativi alle singole categorie di componenti, consente l’annullamento parziale del decreto ministeriale nella sola parte relativa alla nomina illegittima, senza effetti caducanti sull’intero provvedimento.

Il Fatto

La Fondazione ricorrente partecipava alla procedura indetta dal Ministero della salute con avviso pubblico del 28 febbraio 2024 per l’individuazione delle associazioni e fondazioni da inserire nell’Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia. Con decreto del 26 settembre 2024, il Ministero individuava i componenti, includendo nella quota riservata alle fondazioni la Presidente di una società scientifica di diabetologia.

La Fondazione, ritenendo la nomina illegittima, proponeva ricorso deducendo che la società scientifica, in quanto associazione di medici e operatori sanitari, non rientra tra i soggetti legittimati dalla legge a esprimere un rappresentante nell’Osservatorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Quanto alla carenza di interesse, la circostanza che un medico, componente dell’Osservatorio per la sua qualifica professionale, fosse anche presidente del comitato scientifico della ricorrente non soddisfa l’interesse della Fondazione a vedere nominato un proprio rappresentante nella quota di cui alla lett. d) dell’art. 2, co. 1, l. n. 130/2023.

Sull’eccezione di mancata impugnazione dell’avviso pubblico, la Corte ha osservato che i requisiti ivi previsti si riferiscono ai soggetti indicati dalla norma (associazioni e fondazioni) e non introducono categorie ulteriori.

Nel merito, il Collegio ha preliminarmente delimitato l’ambito del petitum, ritenendo che le censure fossero riferite esclusivamente alla nomina della presidente della società scientifica. Ha quindi escluso l’effetto caducante sull’intero decreto, qualificando l’atto come sintesi di distinti procedimenti istruttori per la nomina delle diverse categorie di componenti.

La nomina è stata ritenuta in contrasto con il chiaro dettato normativo. La società scientifica non è un’associazione rappresentativa dei pazienti, essendo costituita da medici e sanitari, né una fondazione, per la sua natura associativa. L’interpretazione funzionale sostenuta dal Ministero è stata respinta in applicazione del criterio testuale, primo strumento esegetico, non ricorrendo ambiguità che impongano di superare la lettera della legge.

La sentenza ha accolto il ricorso, annullando il decreto ministeriale nella sola parte relativa alla nomina contestata, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *