Ottemperanza per mancato pagamento della carta docente: nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3909 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorso senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, legittima l’azione di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e, in caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega. Tale adempimento è connesso ai doveri istituzionali del commissario e si svolge a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la “carta elettronica” ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi e spese di lite.
La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato senza che quest’ultima provvedesse al pagamento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione resistente. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 risultava interamente decorso senza che l’amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano l’inadempienza. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento delle somme dovute, comprensive di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, oltre alle spese di lite liquidate nel giudizio di merito.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo i criteri indicati dalle pronunce richiamate in motivazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.