Giudizio CMO di inidoneità permanente: limiti del sindacato e ricorso amministrativo (TAR Sicilia n. 1102 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità al servizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera sulle condizioni psico-fisiche del dipendente costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi limite della palese irragionevolezza, dell’illogicità, del travisamento dei fatti, dell’errore sui presupposti e della violazione delle regole procedurali. Il giudizio di inidoneità permanente che si fondi su specifici referti clinico-strumentali non è scalfito dagli esiti di accertamenti eseguiti presso strutture civili o da professionisti privati, né dall’eventuale miglioramento di una patologia suscettibile di evoluzione, quando tali accertamenti si collochino in un momento temporale successivo a quello della diagnosi. Il verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio, in quanto atto privo di determinazioni immediatamente lesive, è inammissibile per carenza di interesse. La pendenza del ricorso amministrativo innanzi alla Commissione medica di seconda istanza non preclude la tutela giurisdizionale avverso l’atto già lesivo, mantenendo i due procedimenti autonomia di natura e finalità.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, veniva giudicato dalla Commissione medica ospedaliera distaccata permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo assoluto, non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato, con contestuale indicazione dell’impiegabilità nei ruoli civili del Ministero dell’Interno. Il giudizio si fondava su una diagnosi di natura psichica, a sua volta gravata mediante ricorso amministrativo innanzi alla Commissione medica di seconda istanza. Il Ministero dell’Interno avviava poi la procedura di dispensa dal servizio.
Il dipendente impugnava dinanzi al giudice amministrativo il verbale di inidoneità, il verbale di avvio della dispensa e gli atti connessi, deducendo l’erroneità del giudizio tecnico e, in via subordinata, il difetto di istruttoria per omessa verifica dell’attualità delle condizioni cliniche e di una possibile ricollocazione. Chiedeva anche una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità degli atti endoprocedimentali e, nel merito, la natura vincolata del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la prima eccezione di inammissibilità. Il verbale di avvio della procedura di dispensa, adottato ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. n. 3 del 1957, è una mera comunicazione di avvio, priva di determinazioni immediatamente lesive, che rende edotto il dipendente delle proprie facoltà procedimentali. Rispetto a tale atto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La seconda eccezione è invece respinta. Il giudizio diagnostico contenuto nel verbale di inidoneità non ha natura endoprocedimentale, ma ne integra il contenuto sostanziale e l’apparato motivazionale. L’azionamento del rimedio amministrativo dinanzi alla Commissione di seconda istanza, previsto dall’art. 194 del d.lgs. n. 66 del 2010, non incide sull’interesse alla tutela giurisdizionale: i due procedimenti mantengono autonoma natura e finalità, e la decisione giudiziale prevalente su quella amministrativa eventualmente successiva.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il giudizio di idoneità è connotato da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio, tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 4875 del 2020 e C.G.A.R.S. n. 819 del 2024. Il fondamento normativo del potere tecnico-discrezionale delle Commissioni mediche ospedaliere interforze è individuato nell’art. 198 del d.lgs. n. 66/2010.
Il giudizio della C.M.O., reso all’unanimità e basato su specifici referti clinico-strumentali, ha accertato la persistenza di una patologia già rilevata in data anteriore. Gli accertamenti privati e la certificazione del Dipartimento di salute mentale, collocandosi a distanza di mesi dalla diagnosi, non dimostrano un palese travisamento, potendo il miglioramento essere effetto dell’evoluzione clinica della patologia. Le conclusioni del consulente di parte non possono inficiare il giudizio globale dell’organo tecnico.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 disciplina l’aspettativa per infermità e consente all’Amministrazione di procedere in ogni momento agli accertamenti sanitari. Il dipendente aveva fruito di cento giorni di inidoneità temporanea, quindi di un congruo periodo per superare lo stato patologico, e l’accertamento successivo era volto proprio a verificarne l’attualità. Non emergendo elementi su una residua idoneità parziale, la valutazione non è censurabile. La richiesta istruttoria è respinta. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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