Accesso agli atti negato al concorrente solo potenziale (TAR Sardegna n. 111 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Il titolare di un’autorizzazione commerciale vanta un interesse personale e concreto a conoscere gli atti del potere autorizzatorio esercitato nel medesimo settore e ambito territoriale, a fronte di possibili lesioni della propria posizione qualificata e differenziata di controinteresse all’illegittimo allargamento della concorrenza. Tale posizione non spetta però a chi non è ancora titolare di alcuna autorizzazione per lo svolgimento, nel medesimo bacino di utenza, dell’attività del controinteressato. Il mero proposito di ampliare la propria attività e di orientare le scelte economico-commerciali non integra un interesse differenziato e protetto, serio e non emulativo. La conoscenza della normativa di riferimento, inoltre, è reperibile aliunde e non giustifica l’ostensione di atti rilasciati a terzi.

Il Fatto

La società ricorrente svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante servizio di catering su tutto il territorio nazionale, con immobili e accordi commerciali anche nel Comune di Calasetta. Appresa l’esistenza di un operatore concorrente che esercitava la medesima attività in forma itinerante tramite apecar nello stesso bacino di utenza, ha presentato istanza di accesso per ottenere l’ostensione dei documenti relativi a quell’attività: immatricolazione del veicolo, autorizzazione comunale, contratto di concessione del posteggio, comunicazione di inizio attività, relazione tecnica dell’impianto acustico e comunicazione dell’intrattenimento danzante.

Il Comune di Calasetta ha rigettato l’istanza con nota della Polizia locale del 27 agosto 2024, comunicata il 26 settembre 2024. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sardegna, deducendo il difetto di motivazione e rivendicando un interesse commerciale e concorrenziale personale e concreto. L’amministrazione si è costituita eccependo l’irricevibilità e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Secondo il Comune, l’istanza rigettata sarebbe ripetitiva di una precedente, già respinta con provvedimento dell’1 agosto 2024 e mai impugnato, con conseguente tardività del ricorso. L’eccezione è infondata: la prima istanza era stata presentata da un soggetto formalmente diverso dalla ricorrente, sicché il provvedimento impugnato non può qualificarsi come atto meramente confermativo del precedente diniego.

Nel merito, il Tribunale richiama la nozione di interesse richiesta dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990: oltre che personale, concreto e attuale, esso deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Sul punto cita Cons. Stato, Sez. V, n. 4927 del 2023, secondo cui l’interesse non deve ridursi a mera curiosità né coincidere necessariamente con un interesse legittimo o un diritto soggettivo, e TAR Lazio, Latina, n. 355 del 2021, che riconosce al titolare di autorizzazione l’interesse a conoscere gli atti del potere autorizzatorio nel medesimo settore e ambito territoriale.

La fattispecie concreta è però diversa. La ricorrente non è attualmente titolare di alcuna autorizzazione per svolgere, nel medesimo bacino di utenza, l’attività del controinteressato. Ha esposto, in modo generico, di svolgere servizio di catering e di avere soltanto l’intenzione di esercitare la somministrazione itinerante tramite apecar, con un asserito contratto di comodato di un immobile vicino. Manca dunque la posizione qualificata e differenziata di controinteresse all’illegittimo allargamento della concorrenza.

Il Collegio richiama poi i criteri dell’accesso difensivo, che esige un collegamento certo tra atti richiesti e difese da apprestare, con rigoroso vaglio del nesso di strumentalità necessaria (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2773 del 2024; Sez. IV, n. 10277 del 2022; Ad. Plen. n. 4/2021). Se è vero che non occorre provare la lesione di una posizione giuridica, essendo sufficiente anche la potenziale utilità, il diritto va comunque esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, non integrato dal solo orientamento delle scelte commerciali (Ad. Plen. n. 7/2012).

Quanto alla pretesa finalità conoscitiva della normativa richiamata nelle autorizzazioni, il Tribunale osserva che essa è reperibile aliunde tramite gli ordinari mezzi di pubblicità giuridica, senza necessità di ostendere atti rilasciati a terzi. Il diniego è quindi immune dalle censure e il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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