Inottemperanza decreto ingiuntivo commissario ad acta e penalità mora escluse per incapienza (TAR Sicilia n. 934 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato solo per l’adozione dei mandati di pagamento e degli altri adempimenti formali necessari allo svincolo delle somme in favore del creditore. Se nelle casse dell’ente intimato non vi sono effettive disponibilità di denaro, la procedura di ottemperanza deve essere dichiarata chiusa per mancanza di attivo, non potendo il commissario procurarsi la provvista. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere irrogata quando il mancato adempimento spontaneo dipende dalla condizione di ente in liquidazione del debitore. Una causa legittima di prelazione sul credito non può essere riconosciuta in sede di ottemperanza se non risulta dal titolo azionato.
Il Fatto
La società ricorrente agisce in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1039/2019 del 22.02.2019, emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, con il quale ha ottenuto la condanna del Consorzio intimato al pagamento di corrispettivi per la gestione di un impianto di depurazione, oltre interessi e spese di lite.
Dopo aver tentato senza successo di recuperare il dovuto, la società adisce il TAR chiedendo la condanna del Consorzio all’esatta ottemperanza al titolo, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora. Il Consorzio si costituisce eccependo lo stato di liquidazione e la cronica carenza di risorse, documentando pignoramenti già in essere per importi ampiamente superiori alle giacenze di cassa. La società replica sostenendo che il proprio credito sarebbe assistito da una causa legittima di prelazione sulle somme versate dai soci per il servizio di depurazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il decreto ingiuntivo è definitivo, come attestato dalla certificazione di Cancelleria, ed è decorso il termine dell’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, l’accoglimento è solo parziale. Il Collegio richiama il C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 28.06.2021, n. 623, che in fattispecie analoga ha chiarito come i poteri del commissario ad acta siano circoscritti all’adozione dei mandati di pagamento e degli adempimenti formali necessari allo svincolo delle somme. Il commissario non può procurarsi la provvista: in mancanza di effettive disponibilità nelle casse dell’ente, la procedura di ottemperanza va dichiarata chiusa per mancanza di attivo.
Quanto alla dedotta causa legittima di prelazione, il Tribunale osserva che di tale profilo non vi è traccia nel titolo azionato. Il credito della società deve dunque qualificarsi come chirografario, con la conseguenza che i pignoramenti già esistenti non possono essere superati in questa sede.
La penalità di mora è rigettata: il mancato adempimento spontaneo è dipeso effettivamente dalla condizione di ente in liquidazione del Consorzio. Le questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio precisa infine che la decisione non pregiudica la facoltà della creditrice di adire il Giudice ordinario ai sensi dell’art. 551 cod. proc. civ. e di far valere le proprie ragioni in via prioritaria rispetto ai creditori pignoratizi, ai sensi dell’art. 528 cod. proc. civ. Il ricorso è quindi accolto solo quanto all’ordine di esecuzione del titolo.
Nota della Redazione
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