Amianto e vittime del dovere: prescrizione decennale del danno iure hereditatis (TAR Sicilia n. 936 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro pubblico per i danni da esposizione ad amianto subiti dal dipendente militare è di natura contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., e soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Il termine decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce piena consapevolezza della malattia e della sua origine professionale, coincidente con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il successivo aggravamento del medesimo processo morboso non sposta il dies a quo, salvo che si manifesti una lesione nuova e autonoma. Gli atti amministrativi di riconoscimento di benefici indennitari non integrano interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., perché la prestazione indennitaria è strutturalmente diversa da quella risarcitoria.

Il Fatto

Gli eredi di un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare hanno agito iure hereditatis, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal congiunto, deceduto nel 2019 per malattia asseritamente causata dalla pregressa esposizione ad amianto e a radiazioni durante il servizio, prestato dal 1978 al 2007.

Il ricorso, notificato nel marzo 2021 davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Sicilia dopo la declaratoria di incompetenza territoriale. Il Ministero della Difesa ha eccepito la prescrizione della pretesa e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale, invocando in via subordinata la compensatio lucri cum damno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di prescrizione, assorbendo ogni altra questione sulla fondatezza. La pretesa risarcitoria è qualificata come contrattuale ex art. 2087 cod. civ., con termine decennale ex art. 2946 cod. civ., secondo l’indirizzo richiamato della giurisprudenza amministrativa.

Il dies a quo viene individuato nella data del decreto ministeriale con cui, nel 2006, a seguito di istanza del dipendente e del parere del Comitato di verifica, è stata riconosciuta la dipendenza della patologia da causa di servizio. A quella data risale la piena consapevolezza della malattia e della sua origine professionale, come affermato da Cass. civ., Sez. lavoro, n. 10539 del 2020.

La Corte respinge la tesi degli eredi secondo cui il termine decorrerebbe dalla diagnosi del danno terminale, sopraggiunta nel 2019. La patologia refertata fin dal 2005 è la medesima, evolutasi attraverso stadi successivi: la malattia di origine professionale va considerata unitariamente, poiché il semplice aggravamento di un processo morboso già in atto non integra una lesione nuova e autonoma. Sul punto sono richiamati Cass. civ., Sez. I, n. 19022 del 2007 e Cass. civ., Sez. lavoro, n. 30332 del 2025.

L’eccezione è tempestiva, non essendo soggetta a preclusione temporale e risultando sollevata nel rispetto dei termini dell’art. 73 cod. proc. amm. La prescrizione è maturata nel 2016, prima della notifica del ricorso. La prima messa in mora, inviata dall’Avvocatura dei ricorrenti nel febbraio 2020, è successiva alla scadenza del termine.

Nessuno degli atti amministrativi di riconoscimento dei benefici in favore del congiunto può assumere efficacia interruttiva ex art. 2944 cod. civ.: si tratta di prestazioni di natura indennitaria, estranee alla logica risarcitoria e ai suoi elementi costitutivi. La sentenza del giudice civile ordinario invocata dai ricorrenti è dichiarata non conferente, avendo ad oggetto il diverso danno da perdita del rapporto parentale, di natura extracontrattuale, con prescrizione soggetta all’art. 2947 cod. civ.

Il ricorso è quindi rigettato per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis. Le spese sono compensate in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2947 c.c.

Tutte le 95 sentenze sull'art. 2947 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *