Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e decorso del termine dilatorio di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2674 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al decreto ingiuntivo non opposto, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia effettuato alcun pagamento neppure parziale, integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il giudice amministrativo ad assegnare un termine per adempiere e a nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

La società ricorrente, ente del Terzo settore, chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano, con il quale il Comune resistente era stato condannato al pagamento di un importo capitale, oltre interessi di mora e spese del procedimento di ingiunzione. Il provvedimento, non opposto, era stato munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione. Deduceva la ricorrente che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Comune non aveva provveduto ad alcun pagamento, neppure parziale. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato il corretto decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine, di natura ordinatoria, costituisce condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza, finalizzata a consentire all’amministrazione di adempiere spontaneamente.

Accertato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, anche parziali, e che il credito non era contestato nell’an e nel quantum, il Collegio ha dichiarato la inottemperanza dell’ente intimato. L’inerzia dell’amministrazione, infatti, integra una violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, che il giudice dell’ottemperanza è chiamato a sanzionare.

In conseguenza dell’accoglimento, è stato assegnato al Comune il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caltanissetta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.

Il compenso del commissario è stato determinato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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