Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 174 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo. Il ritardo nell’adempimento legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo. La misura della penalità prescinde dalla prova del danno e assolve funzione sollecitatoria dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione del personale, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il titolo giudiziale era passato in giudicato e notificato al Ministero. Decorso inutilmente il termine, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza. Rileva che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 29 novembre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria del giudice competente rilasciata il 25 marzo 2025.
La stessa sentenza risulta notificata al Ministero presso la sede reale il 30 maggio 2024. Dalla notifica del titolo esecutivo è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Questi elementi fondano l’ammissibilità della domanda.
Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici interessati, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, formulata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e dell’assenza dei presupposti per la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. Il Tribunale dispone infine l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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