Accesso agli atti e silenzio-inadempimento: cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento (TAR Lazio n. 13423 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile una decisione nel merito. In tale evenienza, la regola delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, sicché le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia dato causa al giudizio, avendo provveduto all’ostensione degli atti o alla conclusione del procedimento solo dopo l’instaurazione del ricorso. L’onere della rifusione opera anche in caso di definizione del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato da due Amministrazioni: Roma Capitale, rispetto all’istanza di trascrizione degli atti di nascita delle minori e di iscrizione all’AIRE, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rispetto all’istanza di accesso agli atti, presentata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, relativa alla documentazione trasmessa nell’ambito del medesimo procedimento.
Nel corso del giudizio, il Ministero aveva depositato la documentazione richiesta con l’istanza di accesso, mentre Roma Capitale aveva documentato l’avvenuto compimento degli atti richiesti. L’interesse sostanziale azionato risultava, quindi, integralmente soddisfatto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo sopravvenuto il pieno soddisfacimento delle pretese fatte valere in giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la rifusione a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’ostensione della documentazione richiesta e la conclusione del procedimento di trascrizione e iscrizione all’AIRE sono, infatti, intervenute soltanto successivamente all’instaurazione del giudizio, così integrando il presupposto per rimettere l’onere delle spese alla parte pubblica che ha dato causa alla controversia.
La liquidazione è stata operata complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Il Tribunale ha altresì ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.