Contributi pubblici e riparto di giurisdizione nella fase esecutiva del finanziamento (TAR Sicilia n. 948 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si decide sulla base della natura della situazione soggettiva azionata, non della collocazione del vizio nella sequenza procedimentale. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e la riduzione o ripetizione del contributo consegua all’accertato inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario in sede di ammissione, anche se il provvedimento sia formalmente qualificato come revoca o decadenza. Ricorre invece la giurisdizione amministrativa quando la contestazione riguarda la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero quando questo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Il Fatto
Una società, in proprio e quale capofila e mandataria di un’associazione temporanea di scopo, ha impugnato davanti al TAR Sicilia la nota con cui l’Assessorato regionale ha respinto le controdeduzioni e confermato la non ammissibilità di parte delle spese rendicontate nell’ambito di un progetto finanziato a valere sull’Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020. La riduzione del contributo, pari a complessivi € 189.513,77, era stata disposta in sede di saldo.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulle variazioni progettuali, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, la carenza di motivazione e l’illegittimità del diniego nella parte relativa alle spese dei partner. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione del possibile difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in limine litis la questione di giurisdizione. La controversia attiene all’erogazione di pubblici finanziamenti e, secondo la giurisprudenza consolidata, non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., poiché la concessione di contributi si distingue da quella di beni pubblici in ragione della fungibilità dell’oggetto, ossia il denaro.
Il riparto va risolto col criterio del petitum sostanziale, elaborato dalla giurisprudenza sin dal c.d. “concordato del 1930”. Il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite e del Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2014: la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge senza margini discrezionali, oppure quando la lite riguarda l’erogazione o la ripetizione del contributo per inadempimento degli obblighi assunti. La giurisdizione amministrativa ricorre invece per la fase antecedente al provvedimento discrezionale di attribuzione, o quando questo sia annullato o revocato per vizi di legittimità o contrasto con l’interesse pubblico.
Nel caso concreto, la controversia si colloca interamente nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento, essendo pacifica la concessione del contributo in favore della ricorrente. La riduzione contestata non deriva dall’esercizio di un potere autoritativo, ma dalla mera presa d’atto del mancato rispetto delle condizioni del finanziamento, per essere state eseguite varianti sostanziali senza autorizzazione preventiva e varianti non sostanziali senza la prescritta comunicazione.
Quanto alle variazioni sostanziali, il potere amministrativo si colloca a monte, in sede di eventuale autorizzazione, ma nella specie non è stato attivato, non essendo stata presentata alcuna istanza. Analogamente, la mancata comunicazione delle variazioni non sostanziali rileva sul piano dell’inadempimento civilistico. La controversia attiene dunque a diritti soggettivi di natura patrimoniale, incisi da provvedimenti adottati in via vincolata.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio va riproposto nei termini di legge. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione di un precedente della stessa Sezione che, su controversia analoga, aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa.
Nota della Redazione
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