Soccorso istruttorio doveroso per l’incongruenza nel formato del prodotto offerto (TAR Sicilia n. 968 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante non può escludere un’offerta per una mera incongruenza formale della documentazione tecnica quando l’offerta economica identifichi in modo univoco il prodotto e il suo formato. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 impone il ricorso al soccorso istruttorio per chiarire il contenuto dell’offerta, superandone le ambiguità senza modificarne la sostanza. La valutazione della conformità va condotta unitariamente sul complesso dei documenti di gara, secondo criteri sostanziali e di tassatività delle cause di esclusione. Il prodotto non è “non valutabile” ai sensi dell’art. 24 del capitolato quando le caratteristiche qualitative e il formato risultano già esattamente evincibili dall’offerta.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera indice una procedura per la fornitura di disinfettanti e antisettici, articolata in lotti da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Per il lotto relativo al perossimonosolfato di potassio in polvere da 500 grammi, la ricorrente risulta aggiudicataria con un’offerta di € 43.200,00 nel triennio, mentre la controinteressata aveva offerto € 62.550,00.

A seguito di contestazione della controinteressata, la commissione riesamina gli atti e dichiara non conforme il prodotto della ricorrente per la difformità tra il codice della scheda tecnica e quello degli “ulteriori elementi di offerta”. L’amministrazione annulla la precedente aggiudicazione e assegna il lotto alla controinteressata. Esperita l’autotutela, un nuovo verbale conferma l’esclusione sulla base di una diversa ragione: la scheda tecnica indicherebbe il formato da un chilogrammo anziché quello da 500 grammi richiesto. La ricorrente impugna gli atti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo, poiché la deliberazione successiva, impugnata con motivi aggiunti, si sostituisce integralmente alla precedente, regolando ex novo la stessa materia e facendo venir meno l’interesse all’accertamento sull’atto superato, secondo il principio della riedizione del potere amministrativo richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7060 del 2021.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale esclude che ricorra un’ipotesi di aliud pro alio. La brochure illustra le caratteristiche qualitative e chimico-fisiche del prodotto a prescindere dal formato, come confermato dalla dichiarazione del produttore che la ritiene valida anche per la confezione da 500 grammi. La scheda di sicurezza, coincidente con quella della controinteressata, non contiene riferimenti distintivi ai diversi formati.

L’offerta economica resta univocamente riferita al formato richiesto: la tabella “ulteriori elementi di offerta economica” indica il prodotto con il relativo formato e il prezzo, che sarebbe logicamente incongruo ove riferito a un formato doppio. L’irregolarità della sola scheda tecnica, quindi, non inficia la conformità dell’offerta, da esaminare unitariamente nel contesto di tutta la documentazione.

Il Collegio afferma che, a fronte di un’offerta economica chiara, l’incongruenza della brochure avrebbe reso opportuna una richiesta di chiarimenti ex art. 14 del capitolato, non contrastante con l’immodificabilità dell’offerta né con la par condicio, non dovendo il chiarimento modificarne la sostanza. Richiamando TAR Lazio n. 397 del 2025 e Cons. Stato n. 8047 del 2024, la sentenza ribadisce la logica antiformalistica del soccorso procedimentale, volto a ricercare l’effettiva volontà del concorrente.

Non osta l’art. 24 del capitolato, che sanziona con l’esclusione i prodotti “non valutabili”: il prodotto è esattamente identificabile e lo scopo della norma risulta raggiunto. I motivi aggiunti sono accolti, con annullamento della deliberazione impugnata, dichiarazione di inefficacia del contratto per le prestazioni ancora da eseguire e diritto della ricorrente al subentro. Le spese sono compensate in ragione degli elementi di ambiguità della brochure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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