Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad (TAR Sicilia n. 970 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo conosce dell’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, e ne ordina l’esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato, e la sua violazione rende il ricorso inammissibile. Il passaggio in giudicato del titolo esecutivo deve essere provato, ove non si tratti di sentenza del giudice amministrativo. Integra rimedio sufficiente, a fronte del perdurante inadempimento, la nomina del commissario ad acta, con esclusione delle ulteriori misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro e Previdenza, era stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo un decreto ingiuntivo già emesso, e l’Opera Pia intimata era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre accessori di legge, distratte in favore del difensore del creditore.

Notificato il titolo in forma esecutiva, la debitrice non adempiva. Il creditore, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. per il perdurante inadempimento e la nomina, per il caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. Poiché la notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre cinque mesi dalla notifica della sentenza, il termine risulta rispettato.

Parimenti comprovato è il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il Collegio precisa che tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando sul punto il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è data dall’attestazione di segreteria prodotta.

Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nel titolo azionato. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione è condannata al pagamento della somma portata dal giudicato, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con ulteriore termine di 60 giorni dal vano scadere del precedente. La nomina è ritenuta idonea ad assicurare l’esecuzione.

Il Collegio respinge invece la richiesta di adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Rileva che la sentenza ottemperanda non contiene alcuna clausola di implementazione delle somme a debito nella misura degli interessi legali sino all’effettivo soddisfo, ma che la nomina del commissario tutela adeguatamente la posizione del creditore. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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