Radiodiffusione, esercizio degli impianti e presupposto della legittimità (TAR Lazio n. 1279 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La possibilità di proseguire nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 è subordinata al presupposto che gli impianti fossero legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. La sospensione cautelare del provvedimento di non accettazione della sanatoria ex art. 27 della legge n. 112/2004 ha efficacia interinale e provvisoria; la successiva perenzione del ricorso ne determina il riespandersi retroattivo dell’efficacia, con conseguente difetto originario del titolo ad esercire. Il diniego di variazione dell’assetto di rete è atto dovuto e non è annullabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento, quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile sulla prosecuzione dell’attività fondata su un titolo temporaneo.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’annullamento della nota con cui il Ministero ha negato l’accoglimento della richiesta di variazione dell’assetto di rete tra le concessioni ad essa intestate. L’Amministrazione ha ritenuto mancante il titolo ad esercire gli impianti, sul rilievo che la richiesta di sanatoria presentata dalla dante causa ai sensi dell’art. 27 della legge n. 112/2004 era stata respinta con provvedimento divenuto definitivo per effetto della perenzione del ricorso cautelare.

Il gravame si fonda su tre censure: violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 177/2005, lesione del legittimo affidamento maturato in dodici anni di esercizio, omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Il ricorso gerarchico è stato proposto entro trenta giorni dalla notifica dell’atto. Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, decorsi novanta giorni dalla presentazione senza comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale. Il termine, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 1989, non ha natura perentoria; il privato può attendere la decisione tardiva, ma alla scadenza dei novanta giorni possono cumularsi i sessanta giorni per l’impugnazione. Il ricorso, notificato il 22 marzo 2024, è dunque ricevibile.

Nel merito, il Tribunale esamina per primo il vizio formale. Il procedimento di variazione dell’assetto di rete è avviato su istanza di parte; accertata l’insussistenza di un valido titolo concessorio, l’Amministrazione era vincolata a negare il provvedimento richiesto. Opera quindi l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Il cuore della decisione è la lettura dell’art. 28 del d.lgs. n. 177/2005. La norma subordinava la prosecuzione dell’esercizio al presupposto che gli impianti fossero legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge n. 112/2004. La ricorrente sosteneva che la sospensione cautelare del diniego di sanatoria avesse reso legittimo l’esercizio. Il Collegio osserva che il sopravvenuto decreto di perenzione n. 239/2011 ha determinato il riespandersi dell’efficacia del provvedimento sospeso: divenuta nuovamente efficace ab origine la non accettazione della sanatoria, l’esercizio degli impianti è privo di titolo e privo del presupposto applicativo della norma invocata.

Quanto all’affidamento, il Tribunale esclude che la ricorrente potesse ignorare che la propria legittimazione trovava giustificazione in un provvedimento interinale, per sua natura temporaneo e provvisorio, e nega qualsiasi condotta colpevole dell’Amministrazione idonea a ingenerare la consapevolezza della legittimità dell’attività. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate attesa la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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