Abusi su bene vincolato: dovere del Comune di sospendere e demolire (TAR Lombardia n. 3347 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sul proprietario o conduttore di un immobile sottoposto a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 gravano gli obblighi di previa autorizzazione della Soprintendenza e di possesso di valido titolo edilizio. Ove tali obblighi siano violati, il Comune non dispone di alcun margine di discrezionalità: ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 ha il dovere di attivare senza indugio le misure sanzionatorie, comprese la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive. La prospettata sanabilità degli interventi, se non allegata e provata, resta affermazione apodittica e non impedisce l’adozione del provvedimento repressivo. Né può invocarsi l’art. 21 del codice per opere già realizzate, rispetto alle quali l’unica via è la sanatoria di cui all’art. 167.
Il Fatto
Il Comune di Cusago ingiungeva, con ordinanza n. 42 del 10.11.2023, la sospensione immediata dei lavori e la demolizione delle opere eseguite su un edificio denominato “Chiesetta di S.M. Rossa in Monzoro”, sottoposto a vincolo monumentale. Destinataria del provvedimento, tra gli altri, era la società conduttrice dell’immobile, nella persona del suo amministratore unico.
Il provvedimento richiamava il verbale della Polizia Locale del 28.10.2023, che documentava la realizzazione di strutture in muratura, un pavimento galleggiante, pareti in cartongesso, la chiusura di finestre e la ristrutturazione di bagni, oltre alla posa di apparecchi di climatizzazione. La società proponeva ricorso al TAR, con domanda cautelare, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le censure, rigettandole entrambe. Quanto al primo motivo, la ricorrente assumeva di avere presentato alla Soprintendenza una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Il TAR ha rilevato che non vi è prova della data di presentazione né della protocollazione della domanda, risultando prodotto un mero modello compilato privo di riscontro dell’avvenuta ricezione.
Il Collegio ha inoltre precisato che la norma richiamata disciplina l’autorizzazione preventiva su beni vincolati, mentre nel caso di specie gli interventi erano già stati eseguiti senza titolo. In tale ipotesi, semmai, l’istante avrebbe dovuto conseguire la sanatoria di cui all’art. 167 del codice. Nulla era stato dedotto in ordine al procedimento conseguente alla domanda, né prodotto in vista dell’udienza pubblica.
Il secondo motivo lamentava eccesso di potere per avere il Comune ingiunto la demolizione di opere suscettibili di sanatoria. Il TAR ha ritenuto la doglianza priva di pregio: gli interventi erano evidentemente abusivi e, a fronte di opere realizzate senza alcun valido titolo, l’Amministrazione ha il dovere di attivare le misure previste dall’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001.
L’asserita sanabilità è stata qualificata come affermazione apodittica, non accompagnata da alcuna deduzione o prova sull’iter della domanda di autorizzazione. Il Collegio ha concluso ribadendo che, in presenza di abusi edilizi accertati, il Comune deve intervenire senza indugio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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