L’esclusione quinquennale ex art. 37 legge cinema opera per tutti i contributi (TAR Lazio n. 8821 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, legge n. 220/2016, l’esclusione quinquennale dai contributi consegue a dichiarazioni mendaci e opera con riferimento a tutti i “contributi di cui alla presente legge”, ivi inclusi i crediti d’imposta disciplinati nel Capo III della medesima legge, senza che rilevi l’assenza di identità tipologica con il beneficio oggetto della falsa dichiarazione. Il modulo del silenzio assenso non si forma sulle istanze presentate da un soggetto già escluso dal beneficio, difettando la legittimazione del richiedente e la conseguente inconfigurabilità in astratto di un provvedimento di accoglimento. Il rigetto di una domanda presentata da soggetto privo di legittimazione è provvedimento vincolato, sottratto all’annullabilità per violazione delle norme sul procedimento ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, restando il terzo periodo della norma riferito ai soli provvedimenti discrezionali.
Il Fatto
Una società esercente sale cinematografiche presentava al Ministero della cultura due domande per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 17, comma 1, legge n. 220/2016, relative a interventi di adeguamento strutturale effettuati nel 2023. Con decreto del 20 novembre 2023 l’amministrazione aveva tuttavia già disposto, nei confronti della stessa società, la revoca di un contributo per la programmazione di film d’essai e l’esclusione per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi, per avere la società autocertificato un numero di proiezioni superiore a quello effettivo.
Le due domande di tax credit venivano respinte con provvedimento del 4 settembre 2024, sul presupposto dell’intervenuta esclusione. La società impugnava il rigetto deducendo l’inefficacia del provvedimento per intervenuta formazione del silenzio assenso, vizi propri e illegittimità derivata dal decreto presupposto, già annullato in primo grado ma confermato in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito l’esito del giudizio di appello, rilevando che il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione accessoria dell’esclusione quinquennale, superando anche i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento all’art. 37, comma 2, legge n. 220/2016.
Quanto al dedotto silenzio assenso, la Sezione ha escluso che l’art. 11, comma 3, d.m. n. 152/2021 attribuisca valore provvedimentale al silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di credito d’imposta. L’istituto, presente nei decreti attuativi antecedenti alla legge n. 220/2016, è stato espunto da quelli successivi. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che la società fosse già esclusa dal beneficio al momento della presentazione delle domande: il silenzio assenso presuppone una domanda aderente al modello normativo, mentre nel caso di specie difettava la legittimazione del richiedente, rendendo inconfigurabile in astratto l’accoglimento.
Sulle censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali, il TAR ha osservato che il rigetto costituiva provvedimento vincolato, atteso che la società era esclusa a monte dall’ammissione al beneficio. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per violazione delle norme sul procedimento; il terzo periodo della norma, che fa eccezione per l’omesso preavviso di rigetto, è stato interpretato come riferito ai soli provvedimenti discrezionali.
In ordine alla portata dell’esclusione quinquennale, la Corte ha respinto la tesi della limitazione ai contributi della medesima tipologia di quello oggetto di mendacio. La locuzione “medesimi contributi” dell’art. 37, comma 2, legge n. 220/2016 si riferisce ai “contributi di cui alla presente legge”, nozione comprensiva dei crediti d’imposta disciplinati nel Capo III. Il TAR ha inoltre evidenziato che la stessa ricorrente, nel precedente giudizio, aveva assunto che la sanzione riguardasse la generalità dei contributi previsti dalla legge.
Le censure relative alla natura di revoca o di autotutela del provvedimento sono state dichiarate non esaminabili in quanto formulate per mero tuziorismo, risultando il provvedimento un semplice rigetto. Infine, i motivi di illegittimità derivata sono stati respinti in ragione del consolidamento degli effetti del decreto presupposto, intervenuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità della revoca e della sanzione.
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Nota della Redazione
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