Illegittima l’interruzione sine die dei termini per il permesso di costruire convenzionato (TAR Lombardia n. 4138 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire convenzionato, la mancata approvazione della Convenzione urbanistica da parte dell’organo comunale competente non legittima l’amministrazione a disporre l’interruzione o la sospensione sine die dei termini procedimentali. La Convenzione, infatti, non costituisce una carenza documentale esterna al procedimento, bensì uno degli esiti che il procedimento stesso è chiamato a produrre. L’istruttoria sul progetto edilizio e quella sul contenuto convenzionale devono procedere contestualmente e nel rispetto dei termini di legge. Decorso inutilmente il termine, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, positiva o negativa, la cui inerzia è sindacabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; la mera inapplicabilità del silenzio-assenso alla fase convenzionale non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento sull’istanza complessiva.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio immobiliare in Milano presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, allegando la bozza della Convenzione urbanistica. L’amministrazione, con propria nota, comunicava l’interruzione dei termini del procedimento, ritenendo l’istanza mancante della Convenzione approvata dall’organo comunale, qualificata come elemento presupposto e propedeutico al rilascio del titolo. Nonostante la diffida della ricorrente a proseguire l’istruttoria, l’amministrazione non forniva alcun riscontro né svolgeva attività istruttoria. La società proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, esclude che la domanda di accertamento del silenzio-assenso sia configurabile in relazione alla fase convenzionale, richiamando la giurisprudenza secondo cui il meccanismo del silenzio-assenso non opera sulla Convenzione ma solo sul momento successivo concernente il titolo edilizio.
Tuttavia, il Collegio chiarisce che da tale premessa non può derivare la legittimità di una stasi procedimentale indefinita fondata sulla mera mancata approvazione della Convenzione. La giurisprudenza citata afferma, infatti, non l’inesistenza dell’obbligo di provvedere ma soltanto l’inapplicabilità del silenzio-assenso alla fase convenzionale, ed è stata espressamente riconosciuta la sussistenza del silenzio-inadempimento in presenza di inerzia dell’ente.
Nel merito, il TAR ritiene che l’atto di interruzione non trovi riscontro nel quadro normativo. L’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 consente l’interruzione del termine una sola volta, entro trenta giorni dalla domanda e solo per la richiesta di documenti integrativi. L’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 ammette la sospensione una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni. La Convenzione urbanistica, però, non è un documento preesistente né una carenza documentale “esterna”, ma il risultato del segmento consensuale del procedimento, da formarsi all’esito dell’istruttoria e del confronto tra amministrazione e istante secondo la logica dell’art. 11 della legge n. 241/1990.
Il Collegio sottolinea che l’istruttoria tecnica sul progetto e quella sulla Convenzione devono procedere contestualmente, come previsto anche dall’art. 39 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano. La stipula della Convenzione, lungi dall’essere un presupposto per l’avvio dell’istruttoria, ne rappresenta un esito: sono i contenuti convenzionali a dover essere definiti alla luce dei risultati dell’istruttoria, e non viceversa. L’amministrazione avrebbe dovuto coltivare l’istruttoria tecnica e amministrativa, verificare la praticabilità della soluzione convenzionata e sottoporre lo schema di Convenzione all’organo competente.
Esclusa la legittimità dell’interruzione, il termine di conclusione del procedimento risulta consumato. Sussiste un obbligo giuridico specifico di provvedere con una determinazione espressa, positiva o negativa, sorretta da adeguata istruttoria e motivazione. Il TAR accoglie quindi il ricorso, ordina al Comune di pronunciarsi entro sessanta giorni e dispone che, in caso di inottemperanza, si procederà alla nomina di un commissario ad acta. La domanda risarcitoria è respinta per non acclarata spettanza del bene della vita, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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