Decreto penale di condanna e requisito di onorabilità per l’esercizio dell’attività commerciale (TAR Emilia-Romagna n. 380 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione della disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici, sanzionata dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 204/2015, integra un reato contro l’igiene e la sanità pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, che preclude il requisito di onorabilità per l’esercizio dell’attività commerciale. Il decreto penale di condanna non opposto e divenuto esecutivo è equiparabile alla sentenza di condanna passata in giudicato, in quanto l’accertamento penale in esso contenuto è intangibile: l’amministrazione può, pertanto, legittimamente disporre il divieto di prosecuzione dell’attività e dichiarare l’invalidità della S.C.I.A. presentata dal soggetto condannato.
Il Fatto
A seguito della ricezione del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante di una società esercente attività di vendita al dettaglio, l’Unione dei Comuni avviava il procedimento volto a dichiarare l’invalidità della S.C.I.A. presentata dall’interessato e a disporre il divieto di prosecuzione dell’attività. Al legale rappresentante era stato notificato un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, per la violazione dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 204/2015, in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici. Con due distinti provvedimenti del medesimo giorno, l’amministrazione disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita al dettaglio nel settore alimentare tramite distributori automatici e la revoca del titolo per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore non alimentare, dichiarando conseguentemente l’invalidità della S.C.I.A. La società impugnava entrambi i provvedimenti, contestando la riconducibilità del reato alla categoria dei reati contro l’igiene e la sanità pubblica e l’equiparabilità del decreto penale alla sentenza di condanna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, ravvisando tra i due atti impugnati una connessione soggettiva e oggettiva, derivante dal fatto che entrambi costituivano conseguenza della medesima condanna gravante sull’amministratore della società. Ha quindi respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità per carenza di interesse sollevate dall’amministrazione, osservando che il subentro di un nuovo amministratore unico e la ripresa dell’attività sulla base di una nuova S.C.I.A. non determinano la cessazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti che avevano inibito l’esercizio dell’attività.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure dedotte. Quanto alla natura del reato, ha richiamato il considerando del Regolamento (CE) n. 1223/2009, che dichiara la finalità di garantire un livello elevato di tutela della salute umana nel comparto cosmetico, caratterizzato dalla possibile incidenza sulla salute. Ne ha desunto che ogni violazione della disciplina comunitaria integra un reato contro l’igiene e la sanità pubblica, pur in assenza di una specifica elencazione normativa di tali fattispecie: l’amministrazione ha quindi legittimamente ritenuto l’amministratore privo del requisito di onorabilità richiesto dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
Quanto alla natura del titolo di condanna, il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il decreto penale di condanna esecutivo, quando non opposto, è assimilabile alla sentenza di condanna passata in giudicato sotto il profilo dell’intangibilità dell’accertamento penale. Nel caso di specie, il decreto risultava esecutivo dalla data indicata nel certificato del casellario giudiziale e la società non aveva dedotto di averlo opposto.
Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, formulata in termini generici, e ha conseguentemente respinto i ricorsi, condannando la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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