Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1757 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non abbia provveduto nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è dichiarata inottempente. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’omessa costituzione nel merito dell’amministrazione, che non contesti l’an e il quantum del credito, consolida l’accertamento dell’inadempimento.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 30.7.24. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per euro 1.000,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione intimata, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.

Il Tribunale assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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