Incompatibilità assoluta e riversamento dei compensi: l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 non si applica agli incarichi non autorizzabili (Corte dei Conti Sez. III App. n. 114 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di riversamento del compenso percepito per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, si applica esclusivamente alle ipotesi di incompatibilità relativa, ossia agli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in concreto senza la prescritta autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, che integrano violazione del dovere di esclusività, trova invece applicazione il regime risarcitorio di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, con conseguente obbligo di risarcimento del danno, che deve essere provato e non può ritenersi in re ipsa. Il danno può coincidere con l’intero compenso percepito solo in caso di mancato assolvimento dei compiti di istituto, ovvero essere parametrato all’inutile esborso o alla violazione dell’indennità di esclusiva.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Campania aveva convenuto in giudizio una docente universitaria a tempo pieno, contestandole di aver svolto, tra il 2019 e il 2021, un’attività di collaborazione continuativa non autorizzata in favore di una società di cui deteneva la maggioranza delle quote. L’attività era stata preceduta da un diniego di autorizzazione del Rettore e da un successivo nulla osta del Direttore del Dipartimento, che l’aveva qualificata come attività liberamente consentita. Il primo giudice aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la docente alla restituzione dell’intero compenso lordo percepito, pari a 96.359,56 euro, a titolo di danno erariale da attività libero professionale dissimulata e non autorizzabile.
La docente ha proposto appello, contestando la sussistenza della giurisdizione contabile e, nel merito, la riconducibilità della fattispecie all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. La Procura Generale ha invece insistito per il rigetto del gravame, evidenziando l’assoluta incompatibilità dell’incarico e chiedendo, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Riunite su una questione di massima rimessa con ordinanza n. 7/2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui il pubblico dipendente che svolga attività retribuita senza autorizzazione versa in illecito, con conseguente obbligo di riversare quanto percepito e giurisdizione contabile per il recupero della posta.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato l’appello, ricostruendo il perimetro applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. La norma sanziona lo svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati ma in astratto autorizzabili, con una responsabilità di natura tipizzata che prescinde da ogni valutazione circa la natura dell’incarico. Diversamente, quando l’attività sia assolutamente incompatibile e mai autorizzabile, si versa nella fattispecie risarcitoria di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, per la quale il danno deve essere allegato e provato.
La sentenza ha fatto applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM/PROC, secondo cui l’obbligo di riversamento ex art. 53, commi 7 e 7-bis, riguarda solo le ipotesi di incompatibilità relativa, mentre per le attività radicalmente incompatibili la prova del danno può essere raggiunta anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano qualificato l’attività come libero professionale dissimulata e non autorizzabile, escludendo così l’applicabilità della disciplina sanzionatoria del riversamento automatico. Quanto alla diversa ipotesi risarcitoria, la Corte ha rilevato che non era stata allegata né provata alcuna violazione del dovere di esclusività in termini di minore resa del rapporto di docenza, né un danno conseguente all’inutile dispersione di energie lavorative. Il danno erariale non può quindi ritenersi in re ipsa.
La Corte ha infine disatteso l’istanza di sospensione del giudizio formulata dalla Procura Generale, non ravvisando ragioni per discostarsi dall’indirizzo nomofilattico stabilito dalle Sezioni Riunite, e ha accolto l’appello con integrale riforma della sentenza impugnata e proscioglimento della docente.
Nota della Redazione
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