Improcedibilità del ricorso avverso ordinanza di demolizione per sopravvenuta istanza di sanatoria (TAR Campania n. 2195 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte del privato, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per le opere oggetto di un’ordinanza di demolizione determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso tale ordinanza, per sopravvenuta carenza di interesse attuale e concreto alla decisione. L’ordinanza di demolizione resta infatti sospesa ex lege nelle more della definizione dell’istanza, e il destinatario può avversare l’eventuale diniego, espresso o tacito. L’iniziativa del privata sul piano sostanziale collide con l’assunto dell’illegittimità delle opere, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in cui sorge una struttura turistica, allocata nel territorio di un Comune costiero e sottoposta a molteplici vincoli, anche di natura paesaggistica. Con due distinti ricorsi la società ha impugnato altrettante ordinanze di demolizione emesse dal Comune nel luglio 2022, con cui si ingiungeva la rimozione di numerose opere realizzate all’interno del complesso alberghiero, descritte in dettaglio nei provvedimenti.
Le ordinanze facevano seguito ad altri provvedimenti già emessi e già oggetto di precedenti ricorsi, respinti dal Tribunale e pendenti in appello. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato che per le opere contestate erano state presentate istanze di permesso di costruire in sanatoria e ha chiesto, per questa ragione, la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due giudizi, sussistendone i requisiti di connessione soggettiva e oggettiva richiesti dall’art. 70 cod. proc. amm. Ha poi rilevato che la questione centrale attiene alla sorte del ricorso amministrativo quando, nelle more, il privato abbia chiesto la sanatoria delle opere contestate.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata della sezione, già fatta propria dalla difesa civica, secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione. L’ordinanza di demolizione è sospesa ex lege nelle more dell’esame dell’istanza; il privato può avversare l’eventuale diniego, espresso o tacito, e l’eventuale esito positivo della sanatoria è idoneo a far cessare la materia del contendere.
Il Collegio sottolinea il profilo sostanziale del principio: l’iniziativa assunta dal privato, volta a richiedere un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto della legittimità delle opere posto a fondamento del ricorso. Ne deriva un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Sul punto la decisione richiama numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021, oltre a pronunce di TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023, e precedenti della stessa sezione salernitana.
In applicazione di tale orientamento, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi, previa riunione, improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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