Silenzio assenso sul parere MiC nel procedimento di VIA statale se il termine non è rispettato (TAR Puglia n. 839 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, l’atto di concerto del Ministero della Cultura, richiesto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, deve essere reso entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento. Decorso inutilmente tale termine senza che il parere sia stato comunicato, si forma il silenzio assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990 sull’atto di competenza, con la conseguente inefficacia del parere tardivamente emanato ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. L’amministrazione procedente non può quindi attivare la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988 sulla base di un parere negativo ormai inefficace.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico, agiva avverso l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’atto di concerto di competenza del Ministero della Cultura.

Nelle more del giudizio, il Ministero della Cultura rendeva parere negativo e l’amministrazione procedente attivava la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988, deferendo la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società proponeva quindi motivi aggiunti per l’annullamento di tali atti sopravvenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo limitatamente alle domande di accertamento del silenzio inadempimento e di condanna, attesa la riattivazione del procedimento da parte del Ministero dell’Ambiente con l’avvio della fase di concerto.

Quanto alla domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso, il Tribunale ha dato continuità all’orientamento della Sezione, che ritiene applicabile l’art. 17-bis l. n. 241/1990 anche ai procedimenti di VIA statale. In tali procedimenti, caratterizzati da una decisione “pluristrutturata”, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso, consentendo all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.

Nel caso di specie, lo schema di decreto positivo era stato trasmesso al Ministero della Cultura il 6 novembre 2025, mentre il parere negativo era intervenuto solo il 26 febbraio 2026, ben oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Ne discende la formazione del silenzio assenso alla scadenza del termine e l’inefficacia del parere tardivo, residuando solo la possibilità per l’amministrazione di intervenire nelle forme dell’autotutela.

Conseguentemente, il Tribunale ha annullato l’atto di attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988, fondato su un parere negativo inefficace, affermando il potere-dovere dell’amministrazione di rideterminarsi per la conclusione del procedimento sulla base dell’assenso tacito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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