Giudizio di ottemperanza e ordine di esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 2143 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e 114 c.p.a. può essere proposta anche senza previa diffida, poiché l’obbligo di dare esecuzione al giudicato grava direttamente sulla parte soccombente e non è subordinato ad ulteriori iniziative della parte vittoriosa. L’inadempimento persiste quando la parte resistente non provi l’integrale adempimento del comando giudiziale, non essendo sufficiente la mera trasmissione della documentazione disponibile e la dichiarazione di indisponibilità di ulteriore materiale, ove la sentenza imponga anche la ricostituzione degli atti smarriti e la definizione espressa dell’istanza. Le difficoltà istruttorie dedotte non valgono ad escludere l’inadempimento quando i termini fissati dalla sentenza da eseguire siano ampiamente decorsi. La richiesta di rinvio della camera di consiglio si risolve in un’ulteriore dilazione dell’esecuzione, incompatibile con la funzione del giudizio di ottemperanza e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un terreno confinante con una linea ferroviaria, storicamente accessibile mediante un passaggio a livello privato oggetto di convenzione risalente al 1950. Dopo la soppressione materiale del passaggio, il fondo è rimasto intercluso. La proprietaria diffidava il gestore dell’infrastruttura e la società di progettazione ad adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 315/1969, esercitando contestualmente l’accesso documentale.
A fronte dell’inerzia delle intimate, la ricorrente otteneva dal Tribunale la sentenza n. 152/2023, passata in giudicato, che ordinava di pronunciarsi sull’istanza, di consentire l’accesso agli atti e di ricostituire la documentazione eventualmente perduta. Ritenendo le Amministrazioni sostanzialmente inerti, la ricorrente adiva nuovamente il Tribunale per l’ottemperanza di quella decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del comando contenuto nella sentenza da eseguire, che imponeva tre distinti obblighi: pronunciarsi sull’istanza ex art. 1 della legge n. 315/1969, consentire l’accesso e ricostituire la documentazione perduta. Su questa base ritiene integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza.
È anzitutto disattesa l’eccezione della resistente, secondo cui difetterebbe una previa diffida o una successiva specifica sollecitazione. L’art. 114, comma 1, c.p.a. prevede espressamente che l’azione possa proporsi anche senza previa diffida: l’obbligo di eseguire il giudicato grava direttamente sulle parti soccombenti e non dipende da ulteriori iniziative della parte vittoriosa.
Nel merito emerge la perdurante inottemperanza. Quanto alla società di progettazione, non costituitasi, il riscontro consistente nella mera trasmissione della documentazione disponibile e nella dichiarazione di indisponibilità di ulteriore materiale non soddisfa il comando giudiziale, che esigeva anche la ricostituzione degli atti smarriti e la definizione espressa dell’istanza sostanziale. Quanto al gestore infrastrutturale, esso ha sostanzialmente ammesso di non avere concluso né il procedimento ostensivo né quello relativo all’istanza.
Le difficoltà istruttorie addotte non escludono l’inadempimento, essendo ampiamente decorsi i termini fissati dalla sentenza. La richiesta subordinata di rinvio della camera di consiglio è respinta, perché si risolverebbe in un’ulteriore dilazione dell’esecuzione, incompatibile con la funzione del giudizio e con l’effettività della tutela.
Il Tribunale ordina pertanto alle resistenti di dare piena esecuzione alla sentenza n. 152/2023 entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle resistenti.
Nota della Redazione
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