Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 2145 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina la integrale esecuzione del giudicato. Il ricorso è fondato quando risultano la notificazione in forma esecutiva del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. All’Amministrazione va assegnato un termine per l’ottemperanza e, per l’ipotesi di inutile decorso, va nominato sin d’ora un commissario ad acta con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, già Collaboratore Scolastico, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza n. 730/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro. Quel giudice aveva accolto la sua domanda e aveva dichiarato il diritto al riconoscimento integrale dei servizi di ruolo prestati anteriormente all’11/11/2010, con inserimento nella corretta fascia stipendiale, differenze retributive di euro 10.593,06 oltre interessi e versamento della contribuzione previdenziale.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 03/10/2025 ed è passata in giudicato in data 13/09/2025. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita e non ha dato spontanea esecuzione al decisum, così determinando il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato sulla base di una verifica puntuale dei presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti emerge anzitutto l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e la sua notificazione in forma esecutiva, nonché il passaggio in giudicato con la relativa attestazione. Questi elementi integrano il primo requisito dell’azione.
Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il termine risulta integralmente spirato.
È stato inoltre valorizzato il permanere dell’inadempimento dell’Amministrazione obbligata, dedotto dalla ricorrente e non smentito da prova contraria, non essendosi il Ministero costituito. L’inerzia dell’Amministrazione, in assenza di contestazioni, è stata ritenuta sufficiente a fondare l’accoglimento.
Conseguentemente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al riconoscimento dei servizi, all’inserimento nella corretta fascia di anzianità, al pagamento delle differenze retributive con interessi ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 e al versamento della contribuzione. L’ordine è stato scandito in un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, secondo una scansione temporale conforme alla prassi del giudizio di ottemperanza richiamata dalla Sentenza n. 411/2026.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria competenza, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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