Revisione pianta organica farmacie e conferma sede soprannumeraria (TAR Campania n. 4559 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella revisione biennale della pianta organica delle farmacie, la conferma di una sede farmaceutica già esistente non richiede l’acquisizione dei pareri obbligatori dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti, imposti dall’art. 2 della legge n. 475/1968 soltanto per l’istituzione di nuove sedi. La riduzione della popolazione residente non determina un obbligo di soppressione delle sedi divenute soprannumerarie, potendo l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di pianificazione, dichiararle vacanti senza eliminarle. Il criterio demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti costituisce il parametro per l’istituzione di nuove sedi, ma non definisce il bacino di ciascuna zona farmaceutica.

Il Fatto

Una società titolare di una sede farmaceutica in un comune campano ha impugnato la delibera giuntale che, per il biennio 2024-2025, confermava la sede farmaceutica n. 20, rimasta vacante e non assegnata. La ricorrente ha dedotto il calo della popolazione residente e le mutate condizioni di accessibilità al servizio, che avrebbero reso necessario ridurre la pianta organica da venti a diciannove sedi. Ha impugnato altresì la nota regionale che poneva il divieto di revisione delle sedi inserite nel concorso straordinario del 2013.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che l’obbligo di acquisire i pareri preventivi dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475/1968, ricorre solo nell’ipotesi di istituzione di una nuova sede farmaceutica. La conferma della perimetrazione preesistente, non alterando gli equilibri tra gli operatori, non impone la ripetizione di alcun giudizio tecnico sull’idoneità della sede.

Quanto al calo demografico, la sentenza ha evidenziato che la flessione dedotta dalla ricorrente non può considerarsi eccezionale rispetto alla popolazione fotografata nella precedente revisione biennale, né è prevalente rispetto all’interesse pubblico a una capillare distribuzione delle farmacie sul territorio. Il criterio dei 3.300 abitanti per la sede farmaceutica, ex art. 1 della legge n. 475/1968, rappresenta il parametro legale per l’istituzione di nuove sedi, ma non definisce l’esatto bacino di ciascuna zona.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che la sede soprannumeraria, ai sensi dell’art. 380 del R.D. n. 1265/1934, non va necessariamente soppressa, potendo essere dichiarata vacante. Non sussiste alcun automatismo tra il carattere soprannumerario della sede e la sua soppressione, dipendendo quest’ultima da una valutazione discrezionale dell’amministrazione nella primaria considerazione dell’interesse pubblico al mantenimento o meno della sede.

Infine, il richiamo alla nota regionale è stato ritenuto non incongruo: la sede n. 20 risulta tra quelle da assegnare anche per il secondo e terzo interpello regionale, non essendo stata ancora definitivamente assegnata. La natura discrezionale del procedimento di revisione biennale esclude che la diminuzione della popolazione comporti un obbligo di soppressione, con conseguente insussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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