Giudizio di ottemperanza retribuzione docente e poteri commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1051 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, con il conseguente pagamento delle somme liquidate in favore del creditore. Alla scadenza del termine assegnato senza esecuzione, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a qualunque soggetto della propria amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni degli uffici. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del delegato e può essere attuato impiegando i capitoli di spesa disponibili, scelti secondo buona amministrazione. La marcata serialità del contenzioso giustifica la riduzione dei parametri di liquidazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della retribuzione professionale docente per un importo di euro 1.600,50.

La sentenza azionata, pubblicata il 17.05.2022, era stata attestata conforme all’originale e notificata al Ministero in data 05.11.2025. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

La notifica è avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultando contestata l’omissione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario all’interno dell’amministrazione di appartenenza, potendo essere nominato commissario un qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate.

La facoltà di delega può quindi essere esercitata a favore di altro dirigente o funzionario, anche di diverso Dipartimento, ove ciò consenta una più solerte evasione dell’incarico, per evitare che le modifiche interne delle competenze costituiscano ulteriore motivo di ritardo. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro capitolo disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le spese, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, sono state ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva.

Rilevata la serialità del contenzioso, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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