Ottemperanza al giudicato e acquisizione sanante dell’area occupata (TAR Sicilia n. 1193 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza non impugnata e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e ne fissa il termine di adempimento. Ove il titolo imponga la restituzione del bene illegittimamente occupato e la relativa riduzione in pristino, l’obbligo può essere soddisfatto mediante l’adozione del formale atto di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Le difese dirette a contestare l’accertamento contenuto nel giudicato non sono proponibili in ottemperanza, dovendo essere fatte valere con l’impugnazione della sentenza. Integrano i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 2131/2024, resa dal medesimo Tribunale e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Con quel titolo era stata accertata la titolarità in capo al ricorrente dell’area corrispondente alle particelle individuate al catasto comunale e la sua illegittima occupazione da parte del Comune.

Con il ricorso per ottemperanza il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di restituire il cespite, previa riduzione in pristino ovvero risarcimento del danno, con adozione del formale atto di acquisizione sanante; la nomina di un Commissario ad acta; la fissazione di una somma a titolo di penalità di mora; la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo processuale: il Comune si è costituito mediante nota informativa del competente ufficio anziché con memoria del difensore. Il Tribunale segnala l’irritualità della modalità di costituzione, ma soprassiede sull’inammissibilità in rito delle controdeduzioni.

Nel merito, l’amministrazione aveva sostenuto che il cespite sarebbe stato già ceduto alla P.A. mediante atto di cessione volontaria. Il Tribunale condivide la difesa del ricorrente secondo cui tali profili avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di appello: la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza accerta espressamente la titolarità delle aree in capo al ricorrente, e tale accertamento è ormai coperto dal giudicato.

Alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta, su istanza di parte, entro ulteriori sessanta giorni, il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza: sul punto richiama i precedenti C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del Commissario è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il Collegio dispone inoltre che il Commissario depositi gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Sussistono infine i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, liquidata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario, con condanna alle spese del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *