Atto meramente confermativo: inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento originario (TAR Sardegna n. 1099 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto meramente confermativo, con cui l’Amministrazione ribadisce una precedente determinazione senza compiere una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi, è privo di spessore provvedimentale e non è autonomamente impugnabile. L’impugnazione di tale atto è inammissibile laddove il provvedimento originario, ormai divenuto inoppugnabile per decorso del termine di decadenza, non sia stato tempestivamente gravato. L’atto meramente confermativo può essere legittimamente adottato se non sono intervenute sopravvenienze normative o fattuali rispetto alla precedente determinazione, ancorché quest’ultima sia stata adottata in applicazione di una disciplina legislativa successivamente dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, quando la declaratoria di illegittimità sia sopravvenuta alla data di adozione dell’atto confermativo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, nel novembre 2023, un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto di centrale foto-agrivoltaica. Il procedimento veniva sospeso per l’entrata in vigore di una legge regionale di “moratoria” e, successivamente, l’Amministrazione ne dichiarava l’improcedibilità in applicazione della sopravvenuta legge regionale n. 20 del 2024, in quanto il progetto ricadeva in aree classificate come non idonee.
Nel 2025, la società presentava una nuova istanza per il medesimo progetto. L’Amministrazione, ritenendo il progetto identico a quello già valutato e il quadro normativo immutato, adottava un provvedimento espressamente qualificato come atto meramente confermativo dell’improcedibilità. La società impugnava tale atto, deducendo plurimi vizi di illegittimità costituzionale della legge regionale e vizi propri del provvedimento, oltre a domandare il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito i caratteri dell’atto meramente confermativo, richiamando la giurisprudenza amministrativa. Tale atto ricorre quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, limitandosi a illustrare che la questione è già stata delibata. In tal caso, l’atto è privo di spessore provvedimentale e non è, di regola, autonomamente impugnabile.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse impugnato esclusivamente l’atto confermativo del giugno 2025, mentre il provvedimento originario di improcedibilità del febbraio 2025 era ormai divenuto inoppugnabile. I vizi di legittimità costituzionale e comunitaria, a prescindere dalla loro fondatezza, dovevano essere fatti valere avverso l’originario provvedimento, che non era stato gravato nei termini.
Quanto ai vizi propri dell’atto impugnato, il TAR ha rilevato che la ricorrente non aveva formulato censure specifiche avverso l’asserita identità dei due progetti. Secondo il Collegio, se l’identità è pacifica, l’Amministrazione poteva legittimamente dichiarare l’improcedibilità con un atto confermativo, non essendo ancora intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge regionale applicata. In assenza di sopravvenienze normative o fattuali, l’Amministrazione ha legittimamente reiterato la precedente valutazione senza necessità di una nuova istruttoria.
Nota della Redazione
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