Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 1546 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato civile nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese. Quando l’inerzia è cessata solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, la condanna si fonda sulla soccombenza virtuale, poiché sussistevano tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. La liquidazione delle spese può essere ridotta in ragione della semplicità e della serialità dell’attività difensiva e dell’assimilabilità della causa al processo di esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero intimato al pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, commisurato a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha attestato di aver ricevuto il pagamento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale. L’amministrazione si è costituita con mera memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che l’ottemperanza è intervenuta in pendenza di causa. Ne deriva, in accoglimento della richiesta del ricorrente, la declaratoria di cessata materia del contendere.

Resta la regolamentazione delle spese. Il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Non è contestato che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia seguito solo alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso.

Il Collegio verifica i presupposti che avrebbero sorretto l’accoglimento: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra quella notifica e la notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Quanto alla liquidazione, il Tribunale applica i parametri del D.M. 55/2014, riducendoli per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, per l’esito della controversia e per l’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016. Nel formulare la domanda, il ricorrente aveva escluso le spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali ha richiamato T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 1267 del 19.11.2024. Le spese sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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