Difetto di istruttoria nella quantificazione della quota RAEE per lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici (TAR Lazio n. 13266 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Istruzioni operative del GSE per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati costituiscono linee guida a funzione integrativa della normativa primaria, sicché il loro aggiornamento deve seguire il medesimo procedimento delineato dal d.lgs. n. 49/2014. L’attività di smontaggio dei pannelli è inclusa nella nozione di raccolta e, quindi, di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n) e o), del d.lgs. n. 152/2006, e non richiede l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. La determinazione della quota base da versare ai sistemi collettivi, ex art. 24-bis del d.lgs. n. 49/2014, impone al GSE di acquisire i dati sui costi degli operatori del settore; la conferma dell’importo già previsto per attività non comprendenti lo smontaggio, senza un supplemento istruttorio, integra il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Fatto
Un consorzio di gestione dei RAEE impugnava le Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati, approvate con decreto direttoriale del 12 marzo 2025, e i relativi atti del GSE, deducendo due motivi: l’erronea inclusione dell’attività di smontaggio tra le attività di gestione dei rifiuti e l’illegittima conferma dell’importo di 10,00 euro per pannello, invariato rispetto alle precedenti Istruzioni, pur a fronte di una nuova attività da finanziare. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1513/2026, ha confermato la legittimità dell’inclusione dello smontaggio nella raccolta, ma ha dichiarato illegittima la quantificazione della quota contenuta nelle Istruzioni 2022 per difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso il primo motivo di ricorso, riproponente la questione dell’inclusione dello smontaggio nella gestione dei rifiuti, già risolta dal Consiglio di Stato. I giudici hanno ritenuto solo apparente l’aporia tra deposito temporaneo e deposito preliminare alla raccolta, richiamando l’art. 3, par. 1, punto 10, della direttiva 2008/98/CE e il principio di responsabilità del produttore di cui alla direttiva 2012/19/UE. Hanno inoltre escluso l’obbligo di iscrizione all’Albo per lo smontaggio, trattandosi di attività logicamente antecedente al deposito preliminare e al trasporto.
Quanto al secondo motivo, la pronuncia ha accolto le censure del ricorrente, ravvisando una sostanziale reiterazione dei vizi già stigmatizzati dal Consiglio di Stato con riferimento alle Istruzioni 2022. La circostanza che il GSE abbia recepito la maggiorazione introdotta dall’art. 4-ter del D.L. n. 181/2023, che ha novellato l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 49/2014, non incide sulla metodologia di calcolo della quota base, rimasta disciplinata dall’art. 24-bis dello stesso decreto, che richiede una determinazione “secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i sistemi collettivi”.
La Corte ha rilevato che il GSE, pur affermando di aver definito la quota sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi, non ha in realtà provveduto a una consultazione degli operatori relativa allo smontaggio, determinando direttamente tale voce di costo. La mancata acquisizione dei dati e la conferma dell’importo di 10,00 euro, a fronte di una nuova attività non prevista nelle pregresse versioni, hanno integrato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, imponendo l’annullamento parziale dei provvedimenti impugnati e la riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo.
La particolarità delle questioni trattate ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.