Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di assegnazione della Carta docente (TAR Toscana n. 821 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la previa notificazione del medesimo all’amministrazione, con il decorso inutile del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto ad ottenere la Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna del Ministero all’attribuzione dello strumento e al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione presso la sede reale; è decorso inutilmente il termine di legge e la sentenza è passata in giudicato. Non risultando alcuna esecuzione, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per il ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultano la notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

Superato il vaglio di ammissibilità, il collegio ha rilevato che non risulta dagli atti alcuna esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, prevedendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.

Il ritardo maturato nella corresponsione ha giustificato infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, secondo la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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