Accesso del figlio alla documentazione sanitaria del padre: prevale il diritto alla salute (TAR Sardegna n. 680 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla documentazione sanitaria di un soggetto, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, non può essere consentito all’istante che alleghi la tutela di un interesse patrimoniale, proprio o altrui, in quanto il diritto alla salute del controinteressato, quale diritto fondamentale, prevale sulle posizioni giuridiche di natura meramente economica. Per superare tale prevalenza, l’istante deve dimostrare che l’accesso è funzionale alla tutela di un proprio diritto della personalità o di altra libertà fondamentale, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 196/2003. La mera qualità di figlio e potenziale erede non integra una posizione giuridica di rango superiore o pari a quella della salute.
Il Fatto
Il figlio di un soggetto affetto da gravi patologie, beneficiario di un piano personalizzato di sostegno ai sensi della l. n. 162/1998 e delle provvidenze di cui alla l. n. 104/1992, richiedeva al Comune l’accesso alla documentazione relativa alla concessione di tali benefici. L’istanza era finalizzata a istruire un giudizio di annullamento della donazione di un immobile effettuata dal padre a favore di un altro figlio, nonché a sostenere l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno. Il Comune rigettava l’istanza, richiamando l’opposizione del controinteressato, figlio donatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’accesso concesso dall’INPS riguardava la documentazione relativa alla l. n. 104/1992, mentre l’istanza oggetto di causa concerne la diversa documentazione per la l. n. 162/1998, trattandosi di prestazioni assistenziali differenti e non sovrapponibili.
Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso infondato. L’accesso alla documentazione sanitaria è finalizzato, nell’intenzione del ricorrente, alla tutela di un proprio diritto patrimoniale (annullamento della donazione al fratello) e di un diritto altrui, anch’esso patrimoniale (nomina dell’amministratore di sostegno a protezione del padre). Tali interessi non sono di rango pari o superiore al diritto alla salute del controinteressato, che costituisce un diritto fondamentale costituzionalmente garantito.
La Corte rammenta che l’art. 60 d.lgs. n. 196/2003 subordina l’accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute alla circostanza che l’istante faccia valere un diritto della personalità o un’altra libertà fondamentale. Nel caso di specie, la qualità di figlio e potenziale erede non integra tale requisito, non essendo configurabile un diritto della personalità azionabile in via autonoma. Il diniego opposto dal Comune, pertanto, risulta legittimo.
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Nota della Redazione
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