Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Toscana n. 824 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza ottemperanda sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inesecuzione del giudicato, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché dia esecuzione al titolo e provveda al pagamento delle somme dovute. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 241 del 15 novembre 2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con riferimento a cinque anni scolastici, e aveva condannato l’amministrazione ad accreditare la somma di euro 2.500,00, oltre accessori, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

Nel merito, non risultando dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero, ove nelle more non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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