Ripiano dei dispositivi medici e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 3955 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di avvenuto pagamento, da parte della società fornitrice, dell’importo pari alla quota ridotta di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici determina la carenza di interesse al ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con conseguente improcedibilità del gravame. La cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del versamento: in difetto di tale comunicazione, ma in presenza di pagamento documentato, il giudice dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici, in liquidazione, ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna del 12 dicembre 2022, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.717,30 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Unitamente al provvedimento regionale, la ricorrente ha gravato i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Con memoria depositata il 15 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La questione arriva al giudice amministrativo per la definizione del ricorso alla luce della disciplina sopravvenuta in materia di ripiano del tetto dei dispositivi medici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dalla disposizione invocata dalla ricorrente. L’art. 7 d.l. n. 95/2025 prevede che, decorso il termine dei trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, con compensazione delle spese.

Il Tribunale coglie con precisione il presupposto procedurale della fattispecie. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. La norma subordina l’effetto estintivo a un atto regionale tipico, destinato alla segreteria del giudice adito, che funge da fatto costitutivo della pronuncia.

Su questo punto si innesta la distinzione operata dal Collegio. Il pagamento documentato dalla ricorrente non integra la fattispecie normativa, mancando la comunicazione regionale prevista dalla disposizione. Ciò nonostante, la dichiarazione di avvenuto pagamento produce un effetto sostanziale rilevante sul piano dell’interesse a ricorrere: il soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito elimina l’utilità della pronuncia giurisdizionale.

Ne consegue che il ricorso, privo ormai di interesse per la parte, non può essere esaminato nel merito. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando in termini processuali la sopravvenienza verificatasi in assenza del presupposto della comunicazione regionale.

La soluzione sulle spese riflette la natura della definizione: la compensazione integrale tiene conto dell’evoluzione normativa sopravvenuta e della condotta processuale della ricorrente, che ha documentato il pagamento e ha sollecitato una pronuncia di definizione anticipata del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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