Ottemperanza al giudicato e astreinte: esclusa per ragioni di equità sostanziale (TAR Lazio n. 303 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, assegna un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta sostitutivo. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automaticamente dovuta: il giudice può respingerla per ragioni di equità sostanziale, valutata la mole di contenziosi analoghi e le difficoltà della finanza pubblica. La clausola di salvaguardia dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di escludere la sanzione quando non sussistono le condizioni di effettività che la giustificano.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000. La sentenza, pubblicata il 09.05.2024, era stata notificata all’amministrazione il 27.09.2024 ed era passata in giudicato.
Non avendo il Ministero provveduto, la ricorrente ha notificato e depositato il ricorso il 14 novembre 2025, chiedendo il rilascio dei provvedimenti di ottemperanza e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è ritualmente introdotto e deve essere accolto. L’amministrazione resistente non ha corrisposto quanto dovuto in forza del giudicato, né ha allegato elementi ostativi. Va quindi fissato un termine per l’esecuzione e, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, va sin d’ora individuato il commissario ad acta sostitutivo.
Sul diverso versante della domanda di astreinte, il Tribunale richiama il tenore dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative.
Proprio la clausola di salvaguardia fonda la decisione di rigetto: per ragioni di equità sostanziale la sanzione da ritardo non è applicabile all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione. Il Collegio valorizza la gran mole di contenziosi analoghi, tutti conclusi con condanne del medesimo Ministero, e le note difficoltà della finanza pubblica.
Nei limiti così indicati la domanda è accolta. Il Tribunale assegna al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’esecuzione; decorsi inutilmente, provvede entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta, insediato su sollecitazione di parte ricorrente. Il compenso del commissario è liquidato in € 1.000,00, salvo conguaglio, e poste a carico del Ministero le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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