Conversione permesso soggiorno stagionale, trimestre lavorativo non coincide con mese solare (TAR Puglia n. 292 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, deve essere interpretato nel senso di un periodo di circa novanta giorni, decorrenti dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, e non di tre mesi solari considerati dal primo all’ultimo giorno del mese. Nel settore agricolo, ove le prestazioni sono rese “a giornate”, il predetto requisito si intende soddisfatto con lo svolgimento di almeno tredici giornate lavorative mensili, per un totale di trentanove giornate nel trimestre, coperte da regolare contribuzione previdenziale. L’interpretazione che calcola le giornate sul mese solare, escludendo quelle “a cavallo” tra un mese e l’altro, risulta eccessivamente penalizzante e non ancorata a una chiara previsione normativa, finendo per far decorrere il periodo di riferimento retroattivamente da una data in cui il lavoratore non aveva ancora fatto ingresso in Italia.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedeva la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, sul rilievo che, dalla data di ingresso in Italia alla presentazione dell’istanza, non risultava svolta una prestazione lavorativa media di tredici giornate mensili nel settore agricolo, per un totale di trentanove giornate in tre mesi. A seguito delle osservazioni del difensore, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ribadiva il parere negativo, calcolando le giornate lavorative su base di mese solare e non considerando quelle svolte a cavallo tra un mese e l’altro. La Prefettura di Bari, recependo tale parere, rigettava l’istanza, e il lavoratore impugnava il provvedimento di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il quadro normativo di riferimento, osserva che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 145/2024, non si attaglia pienamente alla fattispecie del lavoro agricolo, le cui prestazioni sono rese “a giornate”. Per tale settore, la circolare congiunta del 27.10.2023 ha chiarito che, ai fini della conversione, deve risultare una prestazione lavorativa media di almeno tredici giorni mensili nei tre mesi lavorativi, per un totale di trentanove giornate, coperte da regolare contribuzione previdenziale. Tale precisazione risponde alla ratio di evitare fenomeni di abuso dell’istituto della conversione da parte di soggetti che non abbiano svolto neppure per un breve periodo l’attività lavorativa per cui il contratto era stato stipulato.
La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che il lavoratore è entrato in Italia il 18.04.2024 ed è stato assunto con decorrenza dal 20.04.2024 per il periodo stagionale. Secondo le deduzioni di parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione, facendo decorrere il periodo trimestrale dal primo giorno di lavoro effettivo, il lavoratore avrebbe svolto: diciannove giornate nel primo mese lavorativo, nove nel secondo e tredici nel terzo, per un totale di quarantuno giornate. L’ITL di Bari, al contrario, aveva calcolato le giornate sul mese solare, escludendo quelle “a cavallo” tra un mese e l’altro e facendo decorrere il periodo retroattivamente dal 1° aprile, quando l’istante non aveva ancora fatto ingresso in Italia.
La sentenza ritiene che la tesi interpretativa dell’ITL si riveli eccessivamente penalizzante e non ancorata a una chiara previsione normativa, attesa la genericità della previsione contenuta nell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il legislatore, nel richiedere lo svolgimento di attività lavorativa per “almeno tre mesi”, ha inteso riferirsi a un periodo di circa novanta giorni, che non deve necessariamente coincidere con un arco di tre mesi intesi in senso solare. Il parere negativo dell’Ispettorato, secondo cui le trentanove giornate devono essere ricomprese nei primi tre mesi solari di permanenza sul territorio italiano, non risulta pertanto coerente con il dato normativo né con la ratio della circolare congiunta del 2023.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro trenta giorni, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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