Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione della parte (TAR Calabria n. 1628 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione con cui la parte manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso non consente al giudice di procedere d’ufficio né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in ossequio al principio dispositivo, con pronuncia conforme alla volontà espressa dalla parte stessa. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno, aveva impugnato il provvedimento di diniego alla propria istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l’assegnazione alla sede di servizio nel comune di appartenenza del nucleo familiare. A sostegno del ricorso, la parte deduceva l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, il ricorrente depositava atto in data 11 aprile 2026, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo nel frattempo ottenuto l’assegnazione alla sede richiesta.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla pronuncia preclude la decisione nel merito della controversia.
Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo: l’instaurazione del giudizio e la prosecuzione dello stesso dipendono dall’iniziativa della parte interessata.
Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione circa la permanenza dell’interesse ad agire, che costituisce presupposto processuale dell’azione.
Conseguentemente, la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in coerenza con il precedente richiamato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441).
La natura di definizione in rito della controversia ha infine indotto il Tribunale a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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