Ottemperanza, cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e condanna alle spese del Ministero (TAR Lombardia n. 2664 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. L’adempimento sopravvenuto non esclude, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che, avendo dato esecuzione al giudicato solo a seguito dell’iniziativa giudiziale, è condannata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, con sentenza n. 985/2024 del 18.12.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di euro 500,00. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva spontaneamente a soddisfare la pretesa, adempiendo alla sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta ottemperanza della sentenza e la piena soddisfazione della propria pretesa, a seguito dell’adempimento sopravvenuto da parte dell’Amministrazione resistente. Tale circostanza, non contestata dalla controparte, ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in coerenza con la richiesta avanzata dal ricorrente e in assenza di eccezioni della parte resistente.

Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha precisato che l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Tale circostanza integra gli estremi della soccombenza virtuale, in quanto l’iniziativa giudiziale ha costituito lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato che l’Amministrazione avrebbe dovuto spontaneamente realizzare.

Ne consegue la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con espressa distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata altresì dichiarata esecutiva, con ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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