Verifica di anomalia dell’offerta e divieto di commistione con giudizi di idoneità (TAR Campania n. 3145 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la verifica di anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, ha ad oggetto esclusivamente la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della proposta sotto il profilo del livello dei prezzi e dei costi, senza estendersi a valutazioni di idoneità e convenienza della prestazione. La facoltà di non aggiudicare di cui all’art. 108, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 presuppone la preventiva indicazione nel bando e non può fondare il giudizio su una singola offerta. Il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico e non può concentrarsi in modo parcellizzato su singole voci di prezzo, trascurando una visione d’insieme della sostenibilità dell’offerta.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento di lavori di rafforzamento e miglioramento sismico di un edificio strategico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’espletamento è stato delegato alla centrale unica di committenza. La società ricorrente si è collocata al primo posto della graduatoria; con lo stesso verbale è stata disposta la verifica dell’anomalia della sua offerta, per aver ottenuto, sia nella parte tecnica sia in quella economica, un punteggio superiore ai quattro quinti dei massimi previsti.

Acquisiti i giustificativi, la ricorrente è stata esclusa e successivamente la commessa è stata aggiudicata a una controinteressata. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, la relazione del RUP e la clausola del disciplinare, proponendo poi motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione e chiedendo il risarcimento e l’inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. L’eccezione di tardività dell’impugnazione della clausola del disciplinare è respinta: l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo per le clausole escludenti o impeditive della partecipazione. La regola censurata non incideva in via diretta sulla possibilità di partecipare, non potendo il concorrente prevedere ex ante che essa sarebbe stata applicata in suo danno.

È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di un’autonoma ragione di esclusione. Il rilievo tecnico contenuto nella relazione del RUP è formulato in termini problematici e limitato alla valutazione del rischio realizzativo, senza rivalutazione dei punteggi. Esso non costituisce ragione autonoma posta a fondamento dell’esclusione.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La scelta della stazione appaltante di sottoporre a verifica automatica le offerte con punteggio superiore ai quattro quinti è sorretta da motivazione e rientra nella sua discrezionalità, non essendo il criterio vietato dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.

È invece fondato il secondo motivo. Il RUP ha sovrapposto valutazioni che dovevano restare distinte, estendendo la verifica anche all’idoneità e convenienza della proposta ex art. 108, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà presuppone l’indicazione nel bando e riguarda l’ipotesi in cui nessuna offerta risulti conveniente; il bando, al contrario, prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il giudizio di congruità si è inoltre concentrato su elementi secondari, come l’analisi dei prezzi delle migliorie e la disomogeneità di spese generali e utile, senza una visione d’insieme. La verifica di anomalia deve essere globale e sintetica, non parcellizzata su singole voci, e deve accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti; esclusione e aggiudicazione sono annullate. Non è disposta l’inefficacia del contratto, non stipulato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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