Acquisizione sanante e atti prodromici non impugnabili (TAR Abruzzo n. 568 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la delibera di Giunta e la determinazione dirigenziale che danno avvio al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è inammissibile per difetto di lesività, trattandosi di atti prodromici privi di efficacia conformatica. La lesione della situazione giuridica del proprietario deriva esclusivamente dagli atti successivi — la deliberazione consiliare di acquisizione e il provvedimento conclusivo — che vanno impugnati nel termine di decadenza. La notifica di un atto amministrativo al difensore della parte, munito di mandato per la lite, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione quando l’atto inerisce al rapporto sostanziale controverso e non ha natura processuale.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un terreno occupato dal Comune, aveva ottenuto con precedente sentenza l’ordine per l’amministrazione di pronunciarsi sulla restituzione o sull’acquisizione del bene. Il Comune aveva quindi adottato la deliberazione di Giunta e la determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisizione sanante, che la ricorrente aveva impugnato deducendo vizi di incompetenza, violazione delle norme partecipative e carenza di motivazione. Nelle more del giudizio, il Consiglio comunale aveva deliberato l’acquisizione del fondo, senza che tale atto fosse stato impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso, rilevando che non vi era prova che il provvedimento impugnato fosse stato notificato alla parte nel termine di decadenza. La notifica effettuata al difensore non poteva produrre effetti nei confronti della ricorrente, poiché l’atto notificato non aveva natura processuale ma ineriva al rapporto sostanziale controverso. Il ricorso, pertanto, doveva presumersi ritualmente proposto.
Nel merito, il Tribunale ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La determinazione impugnata e la delibera di Giunta che l’aveva preceduta costituivano atti meramente preparatori e prodromici: la delibera di Giunta un atto di indirizzo, la determinazione un atto di gestione. Nessuno dei due era idoneo a conformare la sfera giuridica della ricorrente, che solo con la successiva deliberazione consiliare di acquisizione aveva subito la lesione lamentata.
La mancata impugnazione della deliberazione consiliare del 12 ottobre 2023, atto successivo e direttamente lesivo, ha determinato la definitività dell’acquisizione e la conseguente inammissibilità del gravame proposto avverso gli atti endoprocedimentali. Le censure di merito sono state assorbite dall’esito in rito, con compensazione delle spese di lite per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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