Offerta tecnica e autovincolo: irrilevanti le carenze documentali non sanzionate dal disciplinare (TAR Campania n. 3641 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche di appalto, la stazione appaltante è vincolata al disciplinare di gara e all’autovincolo che esso esprime, ma la commissione giudicatrice non può attribuire un punteggio inferiore a quello previsto per carenze documentali che la lex specialis non sanziona con una specifica penalizzazione. Ove il disciplinare ricolleghi il punteggio al numero di prodotti offerti, e non alla completezza o al tipo di documentazione allegata, la valutazione della commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resta sottratta al sindacato di legittimità nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’erroneità dei presupposti. La contestazione che mira a far escludere il ricorrente dalla procedura integra una domanda autonoma, proponibile dal controinteressato esclusivamente con ricorso incidentale ai sensi dell’art. 42 cod. proc. amm., non con semplice memoria difensiva.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica bandita da un Comune, impugna la determinazione di approvazione degli atti di gara e il verbale di aggiudicazione alla controinteressata, contestando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica. La ricorrente deduce la violazione dei criteri tabellari del disciplinare per quattro criteri di valutazione, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto riportare un punteggio pari a zero, o comunque inferiore, per carenza dei requisiti documentali e sostanziali delle offerte.
La ricorrente chiede in via principale il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione, con eventuale inefficacia del contratto, e in subordine il risarcimento per equivalente. Si costituiscono il Comune e la controinteressata, che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente, qualificatasi mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione della controinteressata, che mira a escludere la ricorrente dalla gara. Il Tribunale rileva che una simile contestazione contiene in realtà una domanda di accertamento dell’obbligatorietà dell’esclusione e avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. amm., non con semplice memoria. L’eccezione è pertanto inammissibile.
Nel merito, il ricorso è infondato. Quanto al criterio relativo al chilometro zero e filiera corta, il disciplinare richiede di fornire prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, sicché è erronea la tesi della contestualità di tre distinti requisiti. Quanto alla presunta estraneità di alcuni prodotti ai menù stagionali, il Compendio Merceologico allegato alla lex specialis non contiene un’elencazione esaustiva, e i ricettari ASL richiamano espressamente tris di verdure di stagione e minestroni, in cui rientrano i prodotti contestati.
Con riguardo al criterio delle ulteriori caratteristiche ambientali, il Tribunale esclude che la genericità dei contratti preliminari allegati comporti l’azzeramento del punteggio. Tali contratti hanno natura dichiarativa e programmatica e non sono assistiti da sanzioni espulsive, a differenza del criterio sulla formazione dei lavoratori. Il disciplinare ricollega il punteggio al numero dei prodotti offerti, non alla presenza o al tipo di documentazione: la valutazione complessiva della documentazione rientra nella discrezionalità tecnica della commissione.
Quanto ai criteri del modello nutrizionale e dello spuntino, il Collegio rileva che il modello reca la firma della nutrizionista abilitata, confermata con dichiarazione sostitutiva, e che il disciplinare non impone l’allegazione di un ricettario con grammature. Anche in questo caso il parametro di punteggio è il numero di prodotti forniti, non le caratteristiche della documentazione.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune e della controinteressata.
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Nota della Redazione
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